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Sentenza

Sentenza del 30/04/2018 n. 808 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Avviso iscrizione ipotecaria: mancata notifica di un atto precedente alla impugnata Comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria deducendo la mancata notifica di un atto o comunicazione preventiva anteriore all'iscrizione. La Commissione ha ritenuto decisiva tale censura, poiché Equitalia non ha fornito una prova completa e certa dell'avvenuta notifica della comunicazione preventiva: la copia scannerizzata parziale dell'avviso di ricevimento non dimostrava compiutamente che il contribuente ne fosse venuto a conoscenza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria per omessa o non provata comunicazione preventiva. Le ulteriori censure sono state assorbite. La produzione della comunicazione preventiva in appello è stata ritenuta astrattamente ammissibile ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, ma non è risultata sufficiente perché mancava la prova completa della notifica al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973

    La decisione richiama la norma, precisando che, anche indipendentemente dalla sua applicabilità all'iscrizione ipotecaria, la mancata comunicazione preventiva costituisce comunque un vizio decisivo dell'atto.

  • Art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992

    La produzione in appello della comunicazione preventiva da parte dell'agente della riscossione è stata considerata ammissibile; tuttavia, il documento deve dimostrare effettivamente la notificazione al contribuente.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    La mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria lede il diritto del contribuente al contraddittorio e rende illegittima l'iscrizione, salvo che l'amministrazione dimostri adeguatamente l'avvenuta comunicazione.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere ipoteca, l'agente della riscossione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere, consentendogli di conoscere la pretesa e presentare eventuali osservazioni.
  • Non è sufficiente produrre una copia della comunicazione preventiva: l'agente deve provare in modo completo e verificabile che essa sia stata effettivamente notificata o ricevuta dal contribuente.
  • Una prova di notifica incompleta, parziale o non riferibile con certezza al destinatario può comportare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
  • La produzione del documento in appello può essere ammissibile, ma non sana l'assenza originaria della comunicazione né sostituisce la prova della sua effettiva notificazione.
  • In casi analoghi, la censura relativa alla mancata comunicazione preventiva può essere assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso.

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