Sentenza del 30/04/2018 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cartella di pagamento - Nullità per attività di Equitalia successiva alla sua estinzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella fosse nulla perché l'attività di riscossione, in particolare la notificazione della cartella o l'intimazione, sarebbe stata compiuta da Equitalia dopo il 1° luglio 2017, data della sua estinzione. Secondo tale impostazione, Equitalia non avrebbe più avuto legittimazione a svolgere attività di riscossione dopo tale data.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici facenti capo a Equitalia e può quindi proseguire le attività di riscossione e di intimazione già iniziate. La mera deduzione che l'atto sia stato compiuto da Equitalia dopo il 1° luglio 2017 non determina la nullità; il contribuente deve provare concretamente che l'attività sia stata effettivamente svolta da un soggetto ormai estinto e non dall'ente subentrante.
Norme richiamate
Disciplina istitutiva di Agenzia delle entrate-Riscossione e subentro a Equitalia
Subentro a far data dal 1° luglio 2017
Il subentro è qualificato come universale e comprende tutti i rapporti giuridici, le attività e le funzioni spettanti a Equitalia; pertanto, l'ente subentrante può continuare le procedure di riscossione già avviate.
Massime di principio
- La cessazione o trasformazione dell'ente incaricato della riscossione non comporta automaticamente la nullità degli atti relativi a procedure già avviate, se la legge prevede il subentro universale di un nuovo ente.
- Per contestare la validità di un atto non è sufficiente affermare che riporti il nome del precedente concessionario: il contribuente deve dimostrare che l'attività sia stata realmente compiuta da un soggetto privo di legittimazione, anziché dal soggetto subentrante.
- Gli atti e le attività di riscossione possono proseguire senza soluzione di continuità quando il nuovo ente succede legalmente nei rapporti del precedente.
- L'onere della prova dell'irregolarità concreta grava su chi eccepisce la nullità; la sola successione istituzionale o il riferimento nominale al precedente ente non sono, di per sé, sufficienti.
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