Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/04/2018 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Varese

Cartella di pagamento - Nullità per attività di Equitalia successiva alla sua estinzione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la cartella fosse nulla perché l'attività di riscossione, in particolare la notificazione della cartella o l'intimazione, sarebbe stata compiuta da Equitalia dopo il 1° luglio 2017, data della sua estinzione. Secondo tale impostazione, Equitalia non avrebbe più avuto legittimazione a svolgere attività di riscossione dopo tale data.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici facenti capo a Equitalia e può quindi proseguire le attività di riscossione e di intimazione già iniziate. La mera deduzione che l'atto sia stato compiuto da Equitalia dopo il 1° luglio 2017 non determina la nullità; il contribuente deve provare concretamente che l'attività sia stata effettivamente svolta da un soggetto ormai estinto e non dall'ente subentrante.

Norme richiamate

  • Disciplina istitutiva di Agenzia delle entrate-Riscossione e subentro a Equitalia

    Subentro a far data dal 1° luglio 2017

    Il subentro è qualificato come universale e comprende tutti i rapporti giuridici, le attività e le funzioni spettanti a Equitalia; pertanto, l'ente subentrante può continuare le procedure di riscossione già avviate.

Massime di principio

  • La cessazione o trasformazione dell'ente incaricato della riscossione non comporta automaticamente la nullità degli atti relativi a procedure già avviate, se la legge prevede il subentro universale di un nuovo ente.
  • Per contestare la validità di un atto non è sufficiente affermare che riporti il nome del precedente concessionario: il contribuente deve dimostrare che l'attività sia stata realmente compiuta da un soggetto privo di legittimazione, anziché dal soggetto subentrante.
  • Gli atti e le attività di riscossione possono proseguire senza soluzione di continuità quando il nuovo ente succede legalmente nei rapporti del precedente.
  • L'onere della prova dell'irregolarità concreta grava su chi eccepisce la nullità; la sola successione istituzionale o il riferimento nominale al precedente ente non sono, di per sé, sufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.