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Sentenza

Sentenza del 30/04/2018 n. 7 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Accertamenti Tributari -Controlli bancari e ad altre istituzioni finanziari di dati e notizie relativi a rapporti intrattenuti con i soggetti sottoposti a verifica- Oneri della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità delle rettifiche fondate sui dati e sulle informazioni ottenuti dall'Ufficio tramite banche, altre istituzioni finanziarie e ispezioni della Guardia di Finanza, sostenendo implicitamente che tali elementi non fossero sufficienti o pertinenti a dimostrare maggiori redditi imponibili.

La decisione

La sentenza stabilisce che i dati e le informazioni acquisiti dall'Amministrazione finanziaria possono essere posti a fondamento delle rettifiche fiscali. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando alternativamente che tali elementi sono già stati considerati nella determinazione del reddito imponibile oppure che sono privi di pertinenza rispetto alla determinazione di tale reddito. In assenza di questa prova, l'accertamento può essere validamente fondato sui dati bancari e finanziari raccolti.

Norme richiamate

  • Disciplina degli accertamenti bancari e dei controlli finanziari in materia tributaria

    I dati e le informazioni acquisite dall'Ufficio da banche ed altre istituzioni finanziarie nonché a seguito di ispezioni della Guardia di Finanza sono poste a base delle rettifiche operate dall'Amministrazione sempre che il contribuente non fornisca la prova: a) che egli ne abbia tenuto conto per la determinazione del reddito imponibile; b) che non abbiano pertinenza per la determinazione del reddito imponibile.

    Gli elementi risultanti dai rapporti bancari e dalle attività ispettive possono essere utilizzati dall'Amministrazione per rettificare il reddito dichiarato. Il contribuente ha l'onere di fornire una prova specifica e documentata per superare la presunzione o dimostrare l'irrilevanza delle movimentazioni.

Massime di principio

  • In caso di accertamento basato su movimentazioni bancarie o dati finanziari, tali elementi possono costituire una base probatoria valida per la rettifica del reddito.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente l'accertamento, ma deve dimostrare analiticamente l'origine, la destinazione e la natura delle singole movimentazioni contestate.
  • La prova contraria può consistere nella dimostrazione che le somme erano già state correttamente dichiarate oppure che non erano fiscalmente rilevanti o non avevano alcuna pertinenza con la produzione di reddito.
  • È opportuno conservare documentazione idonea, come contratti, fatture, ricevute, scritture contabili e giustificativi dei trasferimenti, per collegare ogni operazione alla relativa causa economica.
  • La mancata produzione di una spiegazione puntuale delle operazioni consente all'Amministrazione di mantenere le rettifiche fondate sui dati bancari acquisiti.

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