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Sentenza

Sentenza del 30/04/2018 n. 1976 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Rifusione delle spese processuali di primo grado - Appello incidentale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta di rifusione delle spese del primo grado, formulata soltanto nel corso del giudizio di appello senza la proposizione di un appello incidentale, non è ammissibile. La compensazione delle spese disposta dal primo giudice può essere rimossa o modificata soltanto attraverso uno specifico appello incidentale. Il principio è conforme a Cassazione n. 58/2004.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio di secondo grado è stata formulata una richiesta di rifusione delle spese processuali relative al primo grado, nonostante tali spese fossero state compensate dal giudice di primo grado. La questione riguarda il mezzo processuale necessario per contestare la compensazione delle spese: tale richiesta modifica il contenuto della decisione precedente e, pertanto, non può essere proposta per la prima volta con una semplice istanza o nell’ambito delle difese, ma deve essere introdotta mediante appello incidentale.

Norme richiamate

  • Principio processuale sull'impugnazione della compensazione delle spese

    La richiesta, proposta nel corso del secondo grado di giudizio, di rifondere le spese di primo grado che erano state compensate dal giudice, deve essere introdotta mediante appello incidentale.

    La parte che intende ottenere la modifica della statuizione sulle spese del primo grado deve proporre appello incidentale; la richiesta non può essere avanzata per la prima volta come semplice domanda o eccezione nel giudizio di appello.

  • Cassazione n. 58/2004

    La decisione richiama il precedente secondo cui la contestazione della compensazione delle spese processuali di primo grado richiede un'apposita impugnazione incidentale.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali è una statuizione della sentenza e, se si vuole modificarla, deve essere impugnata con lo specifico mezzo previsto per contestare la decisione.
  • Nel giudizio di appello non è sufficiente chiedere genericamente la rifusione delle spese del primo grado: occorre proporre appello incidentale, rispettando i relativi requisiti e termini.
  • Una domanda nuova o una richiesta diretta a ottenere un risultato diverso da quello stabilito in primo grado può essere dichiarata inammissibile se formulata soltanto nelle difese dell'appello.
  • Chi non impugna tempestivamente la compensazione delle spese rischia che la statuizione del primo giudice rimanga ferma.

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