Cassazione Penale, Sentenza n. 1797/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per truffa aggravata (capo A) e l'assoluzione per tentata truffa (capo B). I motivi: 1) Violazione di legge per errata qualificazione del fatto: si sostiene che la condotta dovesse essere qualificata come estorsione e non come truffa, perché la richiesta di denaro era accompagnata dalla minaccia di denunciare la vittima per lesioni inesistenti (quindi richiesta ingiusta ottenuta con minaccia). 2) Violazione di legge e vizio di motivazione sulla esclusione della recidiva: la Corte di appello non avrebbe considerato una condanna del 2022 (per fatti del 2019) che dimostrerebbe la prosecuzione della attività delinquenziale. 3) Violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche per il pagamento di 500 euro: il pagamento sarebbe irrilevante o strumentale e non idoneo a giustificare le attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha ritenuto che la fattispecie andasse riqualificata da truffa a estorsione (art. 629 c.p.) perché la pretesa di denaro era manifestamente ingiusta e posta in essere sotto la minaccia di prospettare un reato inesistente (calunnia), configurando il fine pretestuoso e il "male ingiusto" tipico dell'estorsione. Ha inoltre rilevato che l'aggravante dell'approfittamento della minorata difesa (art. 61, comma 1, n. 5) era già stata riconosciuta e non impugnata, acquisendo efficacia di giudicato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, anche alla luce della necessità di valutare la recidiva (dato che la Corte di appello non ha considerato la sentenza del 2022). Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dalla riqualificazione e dalla revisione sulla recidiva.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Corte ha interpretato la norma come applicabile alla richiesta di denaro accompagnata dalla minaccia di azioni (denuncia/calunnia) finalizzate a ottenere un profitto indebito: la pretesa ingiusta e la minaccia integrano l'estorsione.
art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen. (aggravante: approfittamento della minorata difesa)
La condotta è aggravata quando l'agente sfrutta lo stato di paura o la minorata difesa della vittima; tale aggravante era stata già riconosciuta in primo grado ed è divenuta giudicato parziale non impugnato.
Massime di principio
- Quando la richiesta di denaro è accompagnata dalla minaccia di prospettare un illecito (anche giudiziario o amministrativo) basato su fatti inesistenti o pretestuosi, la fattispecie può essere qualificata come estorsione e non come truffa: occorre valutare la pretestuosità della richiesta e la consapevolezza dell'agente sull'inesistenza del titolo richiesto.
- La minaccia di far valere pretese per vie legali può integrare estorsione se non si tratta di un esercizio legittimo e concreto di un diritto ma di una pressione strumentale mirata a ottenere un profitto indebito; la mera prospettazione di azioni legali legittime non esclude l'estorsione se è usata in modo pretestuoso.
- L'aggravante per approfittamento della minorata difesa valorizza la punibilità quando la vittima è particolarmente vulnerabile o impaurita; il riconoscimento di tale aggravante, se non impugnato, acquista efficacia vincolante nei gradi successivi.
- In sede di valutazione della recidiva è obbligatorio considerare l'insieme dei precedenti e la loro risalenza temporale: omissioni o valutazioni incomplete sui precedenti possono giustificare la cassazione con rinvio.
- Il pagamento di una somma alla vittima può influire sulle attenuanti generiche, ma il suo valore diminuisce se il pagamento è strumentale o irrilevante rispetto alla gravità della condotta o se la qualificazione giuridica del fatto cambia (es. riqualificazione in reato più grave).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1738/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1741/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1743/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1744/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1749/2025 del 15/01/2025
- Sentenza penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1753/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →