Regolamento (UE) 2026/398
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/398 della Commissione, del 18 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda l’assegnazione agli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, della valutazione del metconazolo e del chinolin-8-olo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la ripartizione tra Stati membri delle valutazioni relative al rinnovo di due sostanze attive, metconazolo e chinolin-8-olo. La modifica si inserisce nel sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, volto a distribuire in modo equilibrato il lavoro istruttorio tra gli Stati membri. Il testo stabilisce quali Stati svolgono il ruolo di relatore e correlatore per ciascuna sostanza e fissa l’entrata in vigore ordinaria venti giorni dopo la pubblicazione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 assegnando a Stati membri relatori e correlatori la valutazione, ai fini del rinnovo, delle sostanze attive metconazolo e chinolin-8-olo.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda, in particolare, la ripartizione tra Stati membri del ruolo di "Stato membro relatore" e "Stato membro correlatore" per la valutazione di specifiche sostanze attive. Non introduce esclusioni sostanziali, ma interviene solo sulla tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, parte E. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’assegnazione della valutazione di metconazolo e chinolin-8-olo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/398 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per completare l’assegnazione agli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, della valutazione di due sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e risponde all’esigenza di distribuire in modo equilibrato le responsabilità istruttorie tra gli Stati membri.
Contesto normativo e motivazione
La disciplina di riferimento è quella che ripartisce tra Stati membri il ruolo di Stato membro relatore e Stato membro correlatore nella valutazione delle sostanze attive in scadenza o oggetto di rinnovo. Il considerando rileva che, sebbene il regolamento di esecuzione (UE) 2023/543 abbia già assegnato molte sostanze attive con scadenza tra il 31 gennaio 2029 e il 1o ottobre 2035, le assegnazioni relative a metconazolo e chinolin-8-olo non erano ancora state effettuate nonostante il rinnovo della loro approvazione.
Ambito della modifica
L’intervento non istituisce una nuova procedura generale, ma modifica puntualmente l’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. La modifica consiste nell’inserimento di due nuove voci nella tabella delle assegnazioni:
- metconazolo: Stato membro relatore Svezia (SE), Stato membro correlatore Belgio (BE);
- chinolin-8-olo: Stato membro relatore Paesi Bassi (NL), Stato membro correlatore Belgio (BE).
Rilevanza pratica per la procedura di rinnovo
L’assegnazione del relatore e del correlatore è funzionale alla valutazione tecnico-scientifica necessaria nel processo di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive. Il regolamento collega tale assegnazione ai rinnovi già intervenuti: il metconazolo è stato rinnovato fino al 31 agosto 2031 con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1749, mentre il chinolin-8-olo è stato rinnovato fino al 30 giugno 2032 con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1152.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Assegnazione della valutazione del metconazolo
Nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, dopo la voce "Metalaxil-M" è inserita la voce relativa a "Metconazolo", con assegnazione dello Stato membro relatore alla Svezia (SE) e dello Stato membro correlatore al Belgio (BE).
Assegnazione della valutazione del chinolin-8-olo
Nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, dopo la voce "Piriprossifen" è inserita la voce relativa a "Chinolin-8-olo", con assegnazione dello Stato membro relatore ai Paesi Bassi (NL) e dello Stato membro correlatore al Belgio (BE).
Finalità della modifica
La modifica è adottata per completare l’assegnazione, ai fini della procedura di rinnovo, della valutazione delle due sostanze attive, dopo i rispettivi rinnovi di approvazione: metconazolo fino al 31 agosto 2031 e chinolin-8-olo fino al 30 giugno 2032.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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