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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31150/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato il licenziamento per giusta causa intimato da Axel s.r.l. con lettera del 27/06/2008. Al ricorrente era stato contestato di essersi allontanato dalla propria postazione durante l'orario di lavoro per svolgere attività personali ed aver utilizzato una pressa manuale non prevista per le sue mansioni e senza essere stato addestrato. In Cassazione si deducevano omessi ed errati esami di documenti e testimonianze (natura della pressa, durata dell'allontanamento, numero dei pezzi piegati), presunta falsità della testimonianza di un teste, omissione di esame di documenti (lettera di assunzione, impugnativa del licenziamento, verbali) e vizi relativi alla mancata affissione del codice disciplinare e alla pubblicità del divieto d'uso della pressa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile/senza fondamento nelle parti in cui mira a riesaminare fatti e prove: ha ritenuto che le censure fossero in gran parte una richiesta di rivalutazione del merito (valutazione fattuale delle prove e della sussistenza della giusta causa), materia sottratta al sindacato di legittimità. I motivi sono stati considerati formulati in modo promiscuo e spesso riconducibili a censure fattuali o a contestazioni dell'apprezzamento probatorio, non idonee a integrare un vizio di diritto denunciabile in cassazione. Quanto alla mancata affissione del codice disciplinare, la Corte ha ribadito che non è di per sé ostativa alla validità del licenziamento quando la condotta integri la violazione di doveri fondamentali riconoscibili. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali (indicati in Euro 4.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori). È stato altresì rilevato l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiama i requisiti minimi della motivazione della decisione; la Corte osserva che la doglianza su motivazione insufficiente deve rientrare nei casi di nullità per carenza assoluta del requisito motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Riguarda l'errore di diritto nella applicazione della norma (sussunzione). La Corte ricorda che la censura che in realtà mira a rivedere accertamenti di fatto è inammissibile sotto questo profilo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Prevede il vizio per omessa motivazione su punto decisivo; la Corte segnala la promiscuità dei motivi e la inidoneità delle censure a configurare una vera omissione di motivazione ai sensi di tale norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Regola l'omesso esame di un fatto decisivo: va inteso come mancato esame di uno specifico fatto storico-naturalistico decisivo e non come generica richiesta di diversa valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente non soddisfano tale requisito.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ricorda che la censura per violazione di tale norma è attuabile solo se viene dimostrato che il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella gravata da detto onere; qui non ricorre tale situazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Regola i poteri istruttori del giudice: la violazione può sussistere solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio oltre i limiti; la Corte osserva che il ricorrente non ha provato tale evenienza.

  • art. 2119 c.c.

    Definisce la giusta causa. La Corte ricorda che le clausole generali richiedono specificazione interpretativa (parametri integrativi) che è sindacabile in Cassazione solo nella parte di individuazione normativa; l'applicazione concreta dei parametri ai fatti è valutazione di merito.

  • L. n. 300/1970, art. 7 (Statuto dei Lavoratori)

    art. 7 L. n. 300 del 1970

    Riguarda obblighi sulla pubblicità dei provvedimenti disciplinari; la Corte conferma che la mancata affissione del codice disciplinare non annulla automaticamente il licenziamento se la violazione riguarda doveri fondamentali riconoscibili senza specifica previsione.

  • L. n. 604/1966, artt. 2, 3 e 5

    artt. 2, 3 e 5 L. n. 604 del 1966

    Norme sul licenziamento individuale; richiamate nei motivi relativi alla procedura di impugnazione del licenziamento.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con L. 176/2020

    Richiamata per indicare che il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi della disposizione (rilevante procedimentalmente).

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma relativa al contributo unificato; la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato agli errori di diritto: non è ammessa la revisione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Le doglianze in cassazione devono essere formulate in modo chiaro e non 'promiscuo': è necessario distinguere con precisione i profili di diritto da quelli di fatto e specificare il vizio di diritto contestato.
  • L'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo) si applica solo quando è omesso l'esame di uno specifico fatto decisivo, non per contestare in generale l'apprezzamento probatorio operato dal giudice.
  • Per contestare l'ammissione/valutazione delle prove occorre dimostrare che il giudice abbia basato la decisione su prove non prodotte dalle parti o su attività probatoria fuori dai limiti legali; la mera diversa valutazione delle testimonianze è inammissibile in cassazione.
  • In materia disciplinare, l'uso di macchinari complessi senza addestramento e l'allontanamento ingiustificato dalla postazione per scopi personali possono integrare una grave violazione del vincolo fiduciario idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa, salvo prova contraria specifica.
  • La mancata affissione o pubblicizzazione di un codice disciplinare non determina automaticamente l'illegittimità del licenziamento quando la condotta contestata integri la violazione di doveri fondamentali del lavoratore riconoscibili senza una specifica previsione.
  • Chi impugna una decisione per violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) deve dimostrare che il giudice abbia effettivamente incolto l'onere su parte diversa da quella che la regola pone a carico.
  • La parte soccombente in Cassazione è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento di contribuzioni aggiuntive (contributo unificato) se ne ricorrono i presupposti.

Testo integrale

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