Sentenza del 04/04/2024 n. 1235 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'agenzia impugnava la sentenza della CTP di Brindisi che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla richiesta di pagamento di € 417,50 per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il recupero di onorari da difensore d'ufficio. L'agenzia sosteneva l'applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n.131/1986; il contribuente/difensore eccepiva invece l'esenzione prevista dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.271/1989, che esonera da bolli, imposte e spese le procedure per il recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio. La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 32 sia norma speciale, di chiaro tenore letterale, applicabile anche alle procedure civili tese al recupero del credito (compreso il decreto ingiuntivo e la sua registrazione), escludendo l'applicazione dell'imposta fissa prevista dal DPR n.131/1986.
La decisione
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza della CTP di Brindisi che aveva annullato l'avviso di accertamento. È stato ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 32 del D.Lgs. 271/1989 comprenda tutte le spese correlate alla procedura di recupero del credito (anche in ambito civile), ivi incluse la registrazione del decreto ingiuntivo e l'imposta fissa prevista dal DPR n.131/1986 non è applicabile in presenza della deroga speciale. Nulla spese in appello, essendo la parte privata non costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n.271/1989, art. 32, comma 1
"Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'Ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese"
Norma speciale che esclude bolli, imposte e spese per le procedure di recupero degli onorari dei difensori d'ufficio; la Corte l'ha interpretata in senso ampio, applicabile anche alle procedure civili (es. decreto ingiuntivo e registrazione) finalizzate al recupero del credito.
D.P.R. n.131/1986 (TUR), art. 40
"Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa"
Norma generale che prevede l'applicazione dell'imposta fissa; la Corte ha ritenuto che essa sia derogata dall'art. 32 del D.Lgs. 271/1989 quando si tratta di procedure di recupero degli onorari dei difensori d'ufficio.
D.P.R. n.131/1986 (TUR), art. 37 - tariffa parte prima
Richiamata come riferimento alla tariffazione delle imposte dovute sugli atti; non ha prevalso rispetto all'esenzione speciale prevista dall'art. 32 del D.Lgs. 271/1989.
D.P.R. n.131/1986 (TUR), art. 22
Richiamato nell'atto impositivo ma non ostativo all'interpretazione di esenzione operata dalla Corte in presenza della norma speciale di cui all'art. 32 D.Lgs. 271/1989.
Massime di principio
- Quando il creditore è un difensore nominato d'ufficio e il credito deriva da compensi per quella funzione, le procedure dirette al recupero del credito (anche se esperite in sede civile, come il decreto ingiuntivo) sono esenti da bolli, imposte e spese ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 271/1989.
- La norma speciale di esenzione (art. 32 D.Lgs. 271/1989) prevale sulle disposizioni generali del DPR n.131/1986 che impongono l'imposta fissa; quindi l'ufficio non può applicare l'imposta fissa quando ricorre l'ipotesi di esenzione.
- L'esenzione comprende tutte le spese correlate alla procedura di recupero del credito, ivi inclusa la registrazione del provvedimento giudiziale emesso per il recupero (es. decreto ingiuntivo), salvo diversamente disposto da norma espressa.
- L'applicabilità dell'esenzione non è limitata alla giurisdizione penale: è rilevante la qualità del creditore e la natura del credito (onorari per difesa d'ufficio), non il rito o la sede processuale scelta per il recupero.
- Per tutelarsi in caso di contestazioni, il difensore dovrà documentare la nomina d'ufficio e che il credito deriva dall'attività di difesa d'ufficio; tali documenti sono utili in caso di avvisi di accertamento o contestazioni dell'applicabilità dell'esenzione.
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