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Sentenza

Sentenza del 04/04/2024 n. 298 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di intimazione e della cartella esattoriale relative a imposte di registro, ipotecarie e catastali riferite al 2009. Il ricorrente deduceva la nullità delle notifiche degli atti presupposti (avviso di liquidazione e cartella), sostenendo di essere cittadino statunitense, residente all'estero fino al 23.3.2015 e che il domicilio fiscale indicato in Roma non era effettivamente presidiato; contestava dunque di non essere stato raggiunto dalle notifiche. L'Agenzia sosteneva la regolare notificazione presso il domicilio fiscale autodichiarato dal contribuente e che la pretesa derivava dalla decadenza dal beneficio "prima casa" per mancato trasferimento della residenza nel Comune di Bologna entro 18 mesi dall'acquisto.

La decisione

Il giudice di primo grado respinse il ricorso ritenendo regolare la notifica al domicilio fiscale indicato dal contribuente e compensò le spese. In appello il Collegio ha confermato la decisione: ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo relativo al diritto alle agevolazioni "prima casa" (non dedotto in primo grado) e ha ritenuto infondata la censura sulla notifica. La documentazione dimostrava tentativo di notifica, constatazione di irreperibilità, deposito presso la Casa comunale e affissione; la notifica si è quindi perfezionata l'ottavo giorno successivo all'affissione. L'appello è stato rigettato e G.D.L. condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti di entrambe le amministrazioni.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 60, comma 2 lett. c)

    "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario"

    Il Collegio ha ritenuto che la notificazione al domicilio fiscale eletto dal contribuente sia legittima e sufficiente per la validità dell'atto impositivo, salvo consegna in mani proprie.

  • DPR 600/1973, art. 60, comma 1 lett. e)

    La procedura di irreperibilità (costatazione di irreperibilità, deposito presso la Casa comunale e affissione) perfeziona la notificazione decorso l'ottavo giorno dall'affissione; ciò è stato ritenuto correttamente applicato dalla Amministrazione.

  • DPR 131/1986 (TUR), art. 53-bis

    Richiama le norme del TUIR e del DPR 600/1973, giustificando la rilevanza del domicilio fiscale anche ai fini dell'imposta di registro; usata per sostenere la regolarità delle notifiche fiscali.

  • D.lgs. 546/1992, art. 57 comma 2

    Impedisce di introdurre in appello eccezioni nuove e ragioni di fatto o di diritto non dedotte nel ricorso introduttivo; il motivo relativo alla spettanza delle agevolazioni "prima casa" è stato ritenuto nuovo e quindi inammissibile.

  • DPR 602/1972, art. 26

    Norme sulle modalità di notificazione tramite messo; richiamato per confermare la legittimità del tentativo e della procedura di notifica eseguita.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 366/2007

    Stabilisce regole specifiche per la notifica ai cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE). Il Collegio ha ritenuto tale pronuncia non applicabile al caso concreto poiché il ricorrente non era cittadino italiano né iscritto AIRE.

Massime di principio

  • La notificazione al domicilio fiscale eletto dal contribuente è valida anche se il contribuente non vi risiede effettivamente, salvo prova contraria che dimostri l'irricevibilità dell'atto o l'inesistenza dell'indirizzo.
  • Se il destinatario si è trasferito senza aggiornare il domicilio fiscale, l'amministrazione può legittimamente notificare all'indirizzo precedentemente comunicato; per evitare ciò il contribuente deve tempestivamente aggiornare il domicilio/residenza presso le anagrafi competenti e l'anagrafe tributaria.
  • La procedura di irreperibilità (accertamento di irreperibilità, deposito presso la Casa comunale e affissione) perfeziona la notifica dopo l'ottavo giorno dall'affissione e costituisce modalità valida di notifica amministrativa.
  • Non si possono introdurre in appello motivi nuovi che non siano stati dedotti nel ricorso introduttivo: questioni sostanziali (es. spettanza dell'agevolazione 'prima casa') devono essere sollevate e provate fin dal primo grado.
  • Le pronunce sulla notifica agli italiani all'estero (AIRE) non si estendono automaticamente ai non cittadini o a chi non è iscritto AIRE; la regola di invio all'indirizzo AIRE si applica solo ai casi disciplinati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla normativa di settore.
  • Per contestare efficacemente una notifica, il contribuente deve produrre elementi probatori specifici (es. documentazione che dimostri domicilio diverso e conosciuto dall'Amministrazione, ricevute di ritiro, autocertificazioni validate) o impugnare l'atto impositivo in primo grado sollevando tutte le questioni di merito.
  • In caso di agevolazioni fiscali condizionate (es. 'prima casa'), il contribuente deve tempestivamente provare il rispetto dei requisiti e, se contesta la decadenza, dedurla e documentarla già nel ricorso introduttivo.

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