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Sentenza

Sentenza del 04/04/2024 n. 992 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di liquidazione per imposta di registro di € 22.598,75 a seguito della sentenza civile n. xxxx/2019 che aveva condannato alcuni convenuti al pagamento di alimenti mensili (€ 510 mensili). L'Agenzia aveva valorizzato la pronuncia come costitutiva di una rendita vitalizia e, ai sensi dell'art. 46, comma 2, lett. c) DPR 131/1986, aveva capitalizzato l'annualità (€ 6.120) con il coefficiente 125 (prospetto aggiornato dal decreto MEF), ottenendo una base imponibile di € 765.000 e applicando l'aliquota del 3%. I ricorrenti sostenevano che si trattava invece di un obbligo alimentare soggetto a esenzione dall'imposta di registro o, in subordine, che la tassazione andava liquidata in misura fissa e non mediante capitalizzazione come rendita vitalizia.

La decisione

La Corte Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della Commissione Provinciale che aveva annullato l'avviso di liquidazione. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di alimenti ex art. 433 c.c. sia sostanzialmente diverso dalla rendita vitalizia (diritto personalissimo, intrasmissibile, modificabile e cessabile al venir meno dello stato di bisogno) e che pertanto non sia corretta l'applicazione dei criteri di capitalizzazione previsti dall'art. 46 TU Registro. Tuttavia, per analogia e per eadem ratio, la Corte ha esteso l'esenzione prevista dall'art. 19 L. 74/1987 (esenzione per atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio) alla fattispecie in esame. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in € 3.000,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA; nulla per la parte contumace.

Norme richiamate

  • DPR 131/1986 (Testo Unico registro), art. 46, comma 2, lett. c)

    applicata dall'Ufficio per la determinazione della base imponibile mediante capitalizzazione (coefficiente per rendita vitalizia)

    La norma disciplina la capitalizzazione delle rendite vitalizie e non è applicabile ai giudizi che costituiscono obblighi alimentari ex art. 433 c.c.; la Corte ha escluso l'uso del coefficiente di capitalizzazione per le pronunce che impongono alimenti.

  • Legge 74/1987, art. 19

    esenzione dell'imposta di registro per "att i, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio"

    La Corte ha ritenuto applicabile per analogia l'esenzione anche agli obblighi alimentari ex art. 433 c.c. quando sussiste eadem ratio, estendendo la disciplina agevolativa oltre i casi espressamente previsti dalla norma.

  • Codice Civile, art. 433

    disciplina generale degli obblighi alimentari

    La Corte descrive l'obbligo alimentare come diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile, modificabile e cessabile al venir meno delle condizioni che lo giustificano, distinguendolo dalla rendita vitalizia.

  • Costituzione, art. 2

    Richiamata quale fonte del dovere di solidarietà su cui si fondano gli obblighi alimentari.

  • Giurisprudenza costituzionale (es. Corte Cost. 202/2003, 431/1997, 86/1985, 108/1983)

    Richiamata dalla Corte per giustificare l'estensione di agevolazioni tributarie per analogia quando sussista piena omogeneità e eadem ratio tra le situazioni a confronto.

Massime di principio

  • La mera capitalizzazione della prestazione periodica (applicazione del coefficiente previsto per le rendite vitalizie) non è corretta se la pronuncia riguarda obblighi alimentari ex art. 433 c.c., perché l'aliment o è un diritto personalissimo, intrasmissibile e modificabile.
  • Se esiste una eadem ratio con la fattispecie beneficiata da un'esenzione normativa (es. art. 19 L. 74/1987), è possibile estendere l'esenzione per analogia ai provvedimenti che dispongono obblighi alimentari; la tesi è rinforzata dalla giurisprudenza costituzionale sull'estensione delle agevolazioni quando le situazioni sono pienamente omogenee.
  • In giudizi a fronte dei quali viene accertato un obbligo di mantenimento/alimenti, il contribuente deve contestare la qualificazione della sentenza come "rendita vitalizia" e indicare la natura personalissima e cessabile dell'obbligo per ottenere l'esenzione o almeno la liquidazione in misura fissa.
  • Occorre sempre verificare la reale natura dell'obbligo statuibile (contratto di rendita vs obbligo legale di alimenti): se la prestazione deriva da un contratto o da una liberalità distinta dagli obblighi alimentari, possono trovare applicazione le regole proprie delle rendite e delle imposte correlate.
  • Sul piano processuale, è utile richiamare decisioni costituzionali e di merito che affermano il principio dell'eadem ratio quando si invoca per analogia un'agevolazione tributaria; documentare la natura alimentare e il venir meno della trasferibilità o di diritti ereditari rafforza la posizione del contribuente.

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