Sentenza del 04/04/2024 n. 986 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Recupero IVA relativo all'anno 2017 per cessioni intracomunitarie: a) una fattura nei confronti di xxxx per la quale l'Ufficio contestava la mancata prova della fuoriuscita dei beni dallo Stato; b) più fatture riferite a triangolazioni comunitarie interne per le quali l'Ufficio sosteneva mancassero prova della consegna e dell'onerosità del trasferimento (art. 41 e 58 D.L. 331/1993). Il contribuente ha prodotto fatture, DDT, CMR e prova di pagamento estero per dimostrare trasporto, consegna e onerosità.
La decisione
Il giudice d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente circa la fuoriuscita dei beni (fatture corredate da DDT e CMR e prova di pagamento effettuato all'estero) e circa l'onerosità nelle operazioni triangolari, prendendo atto che i beni sono stati inviati a centri logistici esteri e quindi distribuiti tramite società di cassettizzazione che hanno fatturato i clienti esteri del committente. Ha disatteso l'incidenza delle incongruenze di peso e della mancata indicazione dei codici identificativi dei clienti, giudicandole irrilevanti alla luce della prova complessiva. Ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio per Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 41 D.L. 331/1993
La norma sulle triangolazioni richiede la prova dell'onerosità tra gli anelli della catena; il giudice ha ritenuto che detta onerosità fosse dimostrata tramite la documentazione fattuale (fatture emesse dal committente verso clienti esteri e fatture/attività delle società di distribuzione), anche se i destinatari finali non erano direttamente contabilizzati dal cedente intermedio.
art. 58 D.L. 331/1993
La cessione non imponibile per trasferimento della merce fuori dal territorio nazionale è soddisfatta qualora risulti provato che i beni sono usciti dallo Stato a cura e nome del cedente; il Tribunale ha ritenuto sufficiente la produzione di DDT, CMR, fatture e prova di pagamento estero e ha considerato irrilevanti discrepanze formali se l'effettiva esportazione è dimostrata.
art. 15 D.Lgs. 546/1992
Applicazione del criterio di soccombenza per la liquidazione delle spese di giudizio: essendo respinto l'appello dell'Ufficio, quest'ultimo è stato condannato al pagamento delle spese del grado di appello.
Massime di principio
- L'onere di provare l'uscita dei beni dallo Stato grava sul contribuente; prove idonee includono DDT, CMR, fatture e, utilmente, la prova del pagamento estero.
- In caso di uso di centri logistici e di subfornitori per la distribuzione all'estero, la consegna ai centri logistici può costituire prova valida dell'esportazione, anche se i destinatari finali non sono immediatamente rintracciabili nella contabilità del cedente intermedio.
- Discrepanze formali (incongruenze di peso, mancata indicazione del codice identificativo dei clienti) non sono necessariamente decisive se la documentazione complessiva dimostra l'effettiva uscita delle merci e la catena economica dell'operazione.
- Nelle triangolazioni comunitarie è essenziale dimostrare l'onerosità dei rapporti tra gli attori della catena; fatture e flussi finanziari pertinenti sono elementi probatori rilevanti.
- Le contestazioni basate solo su discrepanze nei modelli Intrastat o su mancate corrispondenze nominative possono essere superate se il contribuente fornisce una spiegazione coerente collegata a logistica e subappalti.
- In sede di impugnazione, la parte soccombente può essere condannata alle spese secondo il criterio di soccombenza previsto dal D.Lgs. 546/1992.
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