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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05264/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soggetti privati)

La controversia

La controversia nasce da un’operazione complessa avente ad oggetto il finanziamento erogato da una società a favore di un soggetto, poi inserito in una serie di accordi collegati che avrebbero consentito, tramite terzi, l’acquisto di azioni della stessa finanziatrice fuori dal mercato regolamentare. La società aveva poi agito per ottenere il pagamento di 2,5 milioni di euro, qualificati come corrispettivo dovuto in base a un patto di opzione pull call avente ad oggetto il 25% del capitale di una società collegata. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo nullo il patto di opzione perché inserito in un’operazione di assistenza finanziaria vietata, funzionale all’acquisto di azioni proprie della finanziatrice. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) motivazione apparente o contraddittoria ai sensi dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2358 c.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ricostruito i fatti senza presunzioni gravi, precise e concordanti e contro i documenti, nonché in contrasto con l’affermazione che l’opzione non fosse simulata; 3) violazione degli artt. 2358 e 1344 c.c., sostenendo che non vi sarebbe stata causa illecita, poiché la norma sull’assistenza finanziaria mirerebbe a tutelare il capitale della società finanziatrice e non vieterebbe un prestito a un soggetto che poi trasferisca il denaro a terzi per acquistare azioni della finanziatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la corte d’appello aveva esposto in modo analitico gli elementi probatori posti a fondamento della decisione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava, in sostanza, a proporre una diversa ricostruzione del fatto storico, attività non consentita in cassazione; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo perché la nullità del finanziamento, in violazione del divieto di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c., si estende agli atti funzionalmente collegati all’operazione, compresi i patti destinati a consentire il recupero delle somme erogate. In applicazione di tale principio, la nullità del finanziamento e del collegamento negoziale travolgeva anche il patto di opzione azionato dalla società ricorrente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura sulla motivazione è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione puntuale e comprensibile, non apparente né perplessa o contraddittoria al punto da impedire la comprensione della ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione dei fatti e il riparto dell’onere probatorio; la Corte ha però ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché volta a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 2358 c.c.

    La norma è stata interpretata come divieto generale di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, consentita solo al ricorrere delle condizioni previste dalla legge; in mancanza, la violazione integra nullità dell’operazione e degli atti funzionalmente collegati.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’utilizzo delle risultanze documentali; la Corte ha escluso che sussistesse un vizio di legittimità, trattandosi di critica al merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la deduzione non può risolversi in una richiesta di nuova ponderazione del materiale istruttorio.

  • art. 1344 c.c.

    La Corte lo richiama come parametro della causa illecita, ma afferma che, nel caso concreto, la nullità discende principalmente dalla violazione del divieto imperativo ex art. 2358 c.c. e dal collegamento funzionale dell’opzione all’operazione illecita.

  • art. 1418 c.c.

    La violazione di una norma imperativa di grado elevato, quale l’art. 2358 c.c., comporta la nullità dell’operazione e degli atti collegati funzionalmente all’operazione stessa.

  • d.lgs. n. 142 del 2008

    È menzionato quale intervento che ha modificato il testo dell’art. 2358 c.c., mantenendo tuttavia il divieto generale di assistenza finanziaria al di fuori delle condizioni tipizzate dalla legge.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: la doglianza è inammissibile se tende solo a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio della decisione; non basta la mera insoddisfazione della parte rispetto alla valutazione degli elementi probatori.
  • Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, salvo il rispetto delle condizioni previste dalla legge, è presidio dell’integrità del capitale sociale e della tutela di soci e creditori.
  • La violazione del divieto di assistenza finanziaria comporta la nullità dell’operazione ex art. 1418 c.c. non solo per il finanziamento in sé, ma anche per gli atti e i patti che risultino funzionalmente collegati all’operazione illecita.
  • La nullità può estendersi ai patti negoziali destinati a consentire il recupero delle somme erogate quando tali patti siano parte integrante dell’operazione vietata e ne condividano la funzione economico-giuridica.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniAzienda
RamiContrattiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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