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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30564/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 346-bis cod. pen., sostenendo che mancava prova dell'esistenza di una mediazione illecita tra il mediatore (Caputo) e un pubblico ufficiale (Gentile), nonché della effettiva consegna di denaro al pubblico ufficiale e dell'utilizzo della relazione per ottenere un atto illecito; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle norme sui reati di falsificazione documentale (artt. 81, 476, 482, 491-bis cod. pen.) e alle norme amministrative (artt. 6 e 18 l. 241/1990), sostenendo che il documento contestato non fosse atto pubblico fidefacente nel contesto concorsuale e che la PA poteva acquisire i titoli anche d'ufficio o tramite autocertificazione; (3) violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.), lamentando l'assenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione, data l'incensuratezza del Leila e il possibile carattere non intenzionale della falsa attestazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza della mediazione illecita prevista dall'art. 346-bis: mancava l'indicazione chiara della funzione o dell'atto concreto che si sarebbe voluto turbare nell'attività del pubblico ufficiale (Gentile) e mancava prova della mediazione effettiva tra Caputo e Gentile. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata nella parte relativa al delitto di traffico di influenze illecite e nelle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo esame; la Corte ha precisato che il Tribunale dovrà comunque considerare, alla luce degli elementi, la possibilità di inquadrare la condotta del Caputo nel reato di truffa (art. 640 cod. pen.). Il secondo motivo è stato invece rigettato: la Corte ha condiviso la valutazione che il documento prodotto dal Leila fosse falsificato e che la ricevuta attestasse falsamente l'avvenuto deposito, con la conseguente qualificazione dei fatti ai fini della falsificazione. Il terzo motivo ha trovato rilievo solo in quanto connesso alla decisione di annullare le esigenze cautelari in relazione all'art. 346-bis; il rinvio comporta che tali esigenze possano essere riconsiderate.

Norme richiamate

  • art. 346-bis c.p.

    La Corte interpreta la norma restrittivamente: integra il reato la mediazione illecita funzionale a convincere il pubblico ufficiale a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio o a omettere atti dovuti. Non è sufficiente il mero uso di una relazione o il millantare contatti; è necessaria la prova di una mediazione esistente e di una finalità riferibile a turbare l'attività amministrativa.

  • art. 640 c.p.

    La Corte rinvia alla possibilità di qualificare, in alternativa, la condotta del mediatore come truffa quando il privato sia tratto in errore da artifici o raggiri privi di reale mediazione con il pubblico ufficiale.

  • art. 81, comma 2; artt. 476, 482, 491-bis c.p.

    Norme in materia di reati contro la fede pubblica e falsificazione documentale: la Corte ha ritenuto che il documento utilizzato dal ricorrente fosse falsificato e che l'attestazione del pubblico ufficiale sulla ricezione abbia natura fidefacente nella specifica situazione concorsuale.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Criteri per il rischio di reiterazione e misure cautelari: la Corte richiede motivazione concreta, attuale e fondata sui criteri di legge per giustificare il pericolo di reiterazione; l'insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari ha portato all'annullamento della parte cautelare collegata all'art. 346-bis.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamo alla competenza del Tribunale del riesame per il riesame dell'ordinanza del GIP su misura cautelare (norma procedurale richiamata.

  • art. 6 e 18 legge 241/1990

    Riferimenti al soccorso istruttorio e alla possibilità per la PA di acquisire documenti d'ufficio o riconoscere autocertificazioni; la Corte però non ha ritenuto determinante tale richiamo per escludere la natura fidefacente della ricevuta contestata.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti dell'impugnazione e l'ambito in cui il ricorso è stato articolato; norma procedurale applicata per la definizione dei motivi esaminabili.

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Criteri di impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; utilizzati come base formale per le doglianze del ricorrente.

  • art. 28 Regolamento di esecuzione c.p.p.

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria disposti dalla sentenza.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis) è necessario dimostrare la mediazione illecita: deve emergere un concreto accordo/attività del mediatore finalizzata a ottenere che il pubblico ufficiale compia un atto contrario ai doveri d'ufficio o ometta un atto dovuto. Il semplice uso di conoscenze o il millantare rapporti non è sufficiente e può ricondursi ad altri reati come la truffa.
  • La qualificazione del documento come atto 'fidefacente' dipende dalla funzione che esso assume nel procedimento amministrativo: una ricevuta o attestazione resa da un pubblico ufficiale circa l'avvenuto ricevimento di documenti può avere valore fidefacente e la sua contraffazione integra reati contro la fede pubblica, soprattutto quando emergono incongruenze formali o differenze nelle firme e nei timbri.
  • Nelle decisioni sulle misure cautelari il giudice deve motivare concretamente il pericolo di reiterazione indicando elementi attuali e specifici; l'incensuratezza e la concreta situazione personale dell'indagato possono ridurre la rilevanza del rischio e richiedere valutazioni calibrate.
  • Quando la prova mostra solo un artificio finalizzato ad estorcere denaro senza prova della effettiva intermediazione presso un pubblico ufficiale, la condotta del mediatore può essere più appropriatamente valutata come truffa anziché come traffico di influenze; il giudice deve considerare entrambe le qualificazioni alla luce degli elementi indiziari.
  • La motivazione giudiziale deve sempre individuare l'atto concreto della P.A. che si presume sarebbe stato turbato dalla mediazione illecita: l'assenza di tale indicazione rende la contestazione di traffico di influenze carente e destinata all'annullamento.

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