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Sentenza

Sentenza del 16/01/2017 n. 224 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

ICI - pertinenze - art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/92 - concetto civilistico - art. 817 c.c. - stato dei luoghi - modificazione - oggettiva e funzionale - è necessaria - destinazione - non è sufficiente - concessione servitù - non è sufficiente - tributo - è dovuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa la natura pertinenziale dell’area. La mera destinazione a giardino e la concessione di una servitù non sono state ritenute sufficienti, perché costituiscono collegamenti o destinazioni potenzialmente rimovibili e non sterilizzano l’edificabilità del terreno. Di conseguenza, l’area edificabile è rimasta autonomamente soggetta al tributo ICI.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione di un’area edificabile come pertinenza del fabbricato principale. Il contribuente invocava la destinazione dell’area a giardino e la concessione di una servitù, sostenendo che tali elementi escludessero l’autonoma imposizione. La decisione ha invece richiesto la prova di un’effettiva relazione pertinenziale, fondata su una modificazione oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi, tale da impedire concretamente l’esercizio dello ius aedificandi senza una radicale trasformazione.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 504/1992

    Ai fini ICI, si considera parte integrante del fabbricato anche l’area che ne costituisce pertinenza.

    La norma deve essere interpretata alla luce del concetto civilistico di pertinenza: l’area è esclusa dall’autonoma imposizione solo se è effettivamente e concretamente asservita al fabbricato e non è suscettibile di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

  • Art. 817 del codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

    La destinazione pertinenziale richiede un rapporto concreto, durevole e funzionale tra bene principale e bene accessorio. La semplice volontà del proprietario, la destinazione a giardino o una servitù non bastano se l’area conserva la propria autonoma edificabilità.

Massime di principio

  • Per qualificare un’area edificabile come pertinenza di un fabbricato non basta la vicinanza fisica, la destinazione a giardino o una dichiarazione del proprietario: occorrono elementi oggettivi e funzionali.
  • L’area resta autonomamente imponibile quando conserva il proprio potenziale edificatorio e il collegamento con il fabbricato può essere rimosso senza interventi radicali.
  • La pertinenzialità tributaria deve essere dimostrata con fatti concreti, come una stabile conformazione dei luoghi o opere irreversibili che rendano incompatibile l’edificazione.
  • Servitù, vincoli volontari o usi di fatto possono non essere sufficienti, se non eliminano realmente lo ius aedificandi.
  • In caso di contestazione, la valutazione deve concentrarsi non solo sulla destinazione attuale dell’area, ma anche sulla sua concreta e giuridica possibilità di essere destinata a un uso diverso.

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