Sentenza n. 879/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 26/09/2024, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente; - della comunicazione n. -OMISSIS- citata nel provvedimento di revisione della patente di guida; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 c.d.s., fondato su una segnalazione dei Carabinieri relativa a presunti comportamenti condizionati da verosimile alterazione della salute mentale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere avverso il provvedimento con cui la Motorizzazione civile aveva disposto la revisione della patente a seguito di una segnalazione dei Carabinieri. La segnalazione si limitava a chiedere di valutare l'idoneità alla guida, riferendo genericamente comportamenti fortemente condizionati da una verosimile alterazione della salute mentale, senza indicare l'oggetto dell'attività d'ufficio, il luogo e la data dell'episodio, le condotte concretamente tenute e le relative circostanze. Il ricorrente ha inoltre censurato il difetto di istruttoria, poiché la Motorizzazione aveva disposto automaticamente la revisione senza acquisire chiarimenti o documentazione integrativa dai Carabinieri, e la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di specifiche ragioni di urgenza o di celerità indicate nel provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revisione della patente. Ha chiarito che il potere previsto dall'art. 128 c.d.s. è ampiamente discrezionale, non ha natura sanzionatoria e può essere esercitato anche in presenza di un singolo episodio, purché sussista un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o tecnici e tale dubbio sia adeguatamente esplicitato. Nel caso concreto, il mero richiamo a una segnalazione generica non consentiva di comprendere i fatti posti a base del dubbio sull'idoneità psichica, né permetteva il sindacato giurisdizionale o l'effettivo esercizio del diritto di difesa. La Motorizzazione avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria, acquisendo dai Carabinieri i necessari chiarimenti e gli eventuali documenti. È stata inoltre ritenuta illegittima l'omessa comunicazione di avvio del procedimento: la revisione della patente ha funzione latamente cautelare, ma non presenta automaticamente esigenze di immediatezza e urgenza tali da escludere la partecipazione procedimentale. L'amministrazione non aveva indicato specifiche ragioni di celerità e l'intervallo temporale tra la segnalazione e il provvedimento avrebbe consentito l'attivazione del contraddittorio. L'annullamento non impedisce il riesercizio del potere nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza. Le spese, liquidate in euro 1.800 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione e destinate allo Stato in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri [...] possono disporre che siano sottoposti a visita medica [...] o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
La revisione della patente non è una sanzione e non richiede l'accertamento di una violazione, ma presuppone un ragionevole dubbio sui requisiti di idoneità, che deve essere specificamente motivato sulla base di un'istruttoria adeguata.
art. 7 l. 241/1990
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento
La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria, di regola, prima dell'adozione della revisione della patente; la deroga richiede specifiche ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità, da indicare nel provvedimento.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è vittoriosa, le spese di lite poste a carico dell'amministrazione sono pagate a favore dello Stato.
Massime di principio
- Il potere di disporre la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada, pur ampiamente discrezionale e non sanzionatorio, può essere esercitato soltanto quando l'amministrazione disponga di elementi idonei a fondare un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o tecnici richiesti per la guida.
- La motivazione del provvedimento di revisione della patente deve rendere comprensibili i fatti concreti che hanno generato il dubbio sull'idoneità del titolare; il mero richiamo a una segnalazione generica, priva dell'indicazione dell'episodio, delle condotte e delle circostanze rilevanti, non consente il sindacato giurisdizionale né l'esercizio del diritto di difesa.
- Quando la segnalazione posta a base della revisione della patente è generica o incompleta, la Motorizzazione deve svolgere un'adeguata istruttoria, acquisendo dall'organo segnalante chiarimenti e documentazione prima di adottare il provvedimento.
- La revisione della patente, avendo natura latamente cautelare ma non necessariamente urgente, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990, salvo che l'amministrazione indichi specifiche ragioni di celerità incompatibili con la partecipazione dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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