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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3170/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato gli arresti domiciliari per Fabio Romeo limitando tuttavia la gravità indiziaria al solo reato di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990, capo 25). Il riesame aveva ritenuto provata l'esistenza di un'associazione dedita al traffico di cocaina e, quanto al capo 25, si era fondato soprattutto sul contenuto di una intercettazione del 6 giugno 2020 in cui terzi parlavano di consegnare a Romeo "cinque pallini". Il ricorrente contestava la motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che la conversazione fosse generica ed equivoca e che un successivo colloquio del 7 giugno mostrasse invece che Romeo non aveva aderito o non era reperibile, quindi privo di un ruolo effettivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale per aver basato la gravità indiziaria esclusivamente su una conversazione fra terze persone senza elementi certi dell'effettiva adesione di Romeo all'illecito. Ha rilevato che le emergenze della conversazione del giorno successivo contraddicevano l'ipotesi di coinvolgimento concreto. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che punisce la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie contestata (capo 25) e la Corte richiede elementi certi che comprovino detenzione o cessione, soprattutto in casi di "droga parlata"

  • cod. proc. pen., art. 309, comma 7

    Richiamata quale criterio di competenza per il rinvio del procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza

Massime di principio

  • Nei casi di "droga parlata" (conversazioni intercettate che menzionano stupefacenti) la gravità indiziaria richiede elementi specifici e concreti che dimostrino la detenzione o la cessione: mere affermazioni di terzi sulla possibile partecipazione non sono sufficienti
  • Le intercettazioni devono essere valutate nel loro insieme e con riferimento anche ad altre conversazioni successive: dialoghi contrari o che smentiscono l'adesione dell'indagato indeboliscono l'inferenza accusatoria
  • Per l'applicazione di misure cautelari è necessario che la motivazione dimostri un quadro indiziario solido e non basato su deduzioni speculative; la mancanza di un ruolo attivo e concreto nell'evento criminoso nega la sussistenza della gravità indiziaria
  • La presenza di precedenti (anche non direttamente attinenti al reato contestato) può influire sulla valutazione del pericolo, ma non può sostituirsi alla prova di partecipazione al fatto specifico
  • In caso di carenza motivazionale della misura cautelare, la sentenza di annullamento con rinvio è lo strumento per ottenere un nuovo esame del giudice di merito

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