Sentenza n. 132/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura – UTG di Napoli, Prot. Uscita n. 0211595 del 05/07/2022, notificato il 5.07.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il datore di lavoro aveva presentato una dichiarazione di emersione in favore di un cittadino straniero e, in precedenza, una distinta istanza per un altro lavoratore. Il diniego prefettizio, adottato dopo il preavviso di rigetto e l'esame delle osservazioni e della documentazione fiscale integrativa, si fondava sul parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro per insufficienza della capacità reddituale. I ricorrenti hanno dedotto, con un unico articolato motivo, che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la situazione economica riferita al periodo dell'assunzione e non quella del 2021, tenendo conto degli effetti della pandemia da Covid-19. Hanno inoltre sostenuto che dalla situazione contabile al 31 dicembre 2019 risultasse un attivo superiore a 65.000 euro, che nel patrimonio dell'impresa dovessero essere considerati anche i costi del carburante e il valore dei veicoli, e che la superficie aziendale di circa 13.000 mq dimostrasse l'effettiva capacità di assorbire le prestazioni lavorative. Infine, è stato dedotto che, poiché l'altro lavoratore interessato da una distinta istanza aveva ottenuto un'autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, il requisito reddituale avrebbe dovuto essere valutato con riferimento a un solo lavoratore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il requisito reddituale previsto dall'art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020, secondo cui l'ammissione alla procedura di emersione richiede, per il datore di lavoro persona fisica, un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, nonché la valutazione della congruità della capacità economica in caso di più lavoratori. Dalla documentazione risultavano per il 2019 ricavi pari a 65.759 euro e costi pari a 59.648 euro, con reddito imponibile di circa 5.000 euro; analoghi dati emergevano dalla dichiarazione IVA, con volume d'affari di 65.759 euro e acquisti per 65.225 euro. Poiché il parametro non considera i soli ricavi, ma anche i costi, il requisito reddituale non risultava posseduto né per due lavoratori né per il solo lavoratore coinvolto nel giudizio. Il richiamo agli effetti negativi della pandemia è stato ritenuto irrilevante: gli effetti sui redditi maturati dal 2020 non incidevano sulla situazione reddituale del 2019, che era il periodo considerato, e la disciplina dell'emersione era stata emanata proprio nel contesto dell'emergenza pandemica. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 103, commi 1, 5 e 6, d.l. 34/2020
Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva ... e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari ... possono presentare istanza ... per concludere un contratto di lavoro subordinato ... ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso ...
La disposizione consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e demanda al decreto interministeriale la determinazione dei limiti reddituali del datore di lavoro e delle modalità procedimentali.
art. 9, commi 1 e 4, decreto interministeriale 27 maggio 2020
L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso ... di un reddito imponibile o di un fatturato ... non inferiore a 30.000,00 euro annui.
Il requisito reddituale deve essere verificato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi o del bilancio d'esercizio precedente e, per più lavoratori, la capacità economica deve essere congrua rispetto al numero delle richieste. Ai fini del reddito imponibile rilevano i ricavi e i costi, non i soli ricavi.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
È richiamato quale parametro per la valutazione, da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro, della congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero dei lavoratori.
art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata dai ricorrenti in relazione all'autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ottenuta dall'altro lavoratore; il TAR non le attribuisce rilievo tale da superare il difetto del requisito reddituale.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione disciplinata dall'art. 103 d.l. 34/2020, il datore di lavoro persona fisica deve dimostrare un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, secondo i dati risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio d'esercizio precedente, come previsto dall'art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020.
- Ai fini della verifica del requisito reddituale per l'emersione, il parametro non coincide con i ricavi o il volume d'affari lordi, ma richiede di considerare anche i costi, così da determinare il reddito imponibile effettivamente dimostrato.
- Quando il medesimo datore di lavoro presenta domande di emersione per più lavoratori, la capacità economica deve essere valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro in rapporto al numero delle richieste; il mancato raggiungimento del requisito reddituale può impedire l'emersione anche se la valutazione viene successivamente riferita a un solo lavoratore.
- La situazione reddituale rilevante è quella individuata dalla disciplina applicabile e risultante dalla documentazione fiscale richiesta; gli effetti economici della pandemia maturati in periodi successivi non possono essere utilizzati per modificare retroattivamente il dato reddituale riferito all'esercizio precedente, soprattutto quando la disciplina di emersione è stata adottata proprio nel contesto dell'emergenza pandemica.
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