Sentenza del 16/02/2015 n. 168 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
CONTENZIOSO - Presentazione reclamo - Provvedimento rigetto reclamo - Decorrenza termine deposito reclamo - Mancato rispetto termine trenta giorni - Inammissibilità ricorso - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardivo deposito. Il termine di trenta giorni decorre dalla notifica del provvedimento di rigetto del reclamo e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dalla possibilità di proseguire il giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il provvedimento di rigetto del reclamo. Dopo aver ricevuto la comunicazione del rigetto l'11 marzo 2014, avrebbe dovuto depositare il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni, cioè entro il 10 aprile 2014. La costituzione è invece avvenuta l'11 aprile 2014, oltre il termine previsto a pena di decadenza.
Norme richiamate
Disciplina del reclamo e della mediazione tributaria
Il reclamo deve essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto.
Il termine di trenta giorni è perentorio e il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando un reclamo tributario viene rigettato, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.
- Il termine decorre dalla data di notifica o ricezione del rigetto, non dalla data in cui il contribuente decide di agire o da altri momenti successivi.
- Il termine è decadenziale: anche un solo giorno di ritardo può comportare l'inammissibilità del ricorso, salvo eventuali specifiche cause di sospensione o proroga previste dalla legge.
- È opportuno calcolare il termine verificando le regole processuali sul computo dei giorni e depositare l'atto con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
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