Cassazione Penale, Sentenza n. 4356/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile Livia Bianco impugna la decisione della Corte d'appello di Napoli che, pur avendo confermato la condanna di Giorgio Cozzolino pronunciata in primo grado, non ha liquidato spese processuali a favore della parte civile perché, sebbene regolarmente citata, non era comparsa in udienza e non aveva rassegnato le proprie conclusioni orali. Il ricorso deduce che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del "rito emergenziale" vigente alla data dell'udienza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il principio di immanenza (art. 76 c.p.p.) che in generale mantiene efficaci le conclusioni rassegnate in primo grado, la Corte ha ritenuto che, in virtù dell'art. 614 comma 1 c.p.p. (richiamo alle norme sulla discussione nei giudizi di merito), il difensore della parte civile avrebbe dovuto formulare e illustrare oralmente le conclusioni in udienza e poi depositare una sintesi scritta ai sensi dell'art. 523 comma 2 c.p.p.; le conclusioni depositate in cancelleria senza la necessaria illustrazione orale non potevano essere prese in considerazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 76 cod. proc. pen.
Principio di immanenza: le conclusioni della parte civile rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado, a meno di revoca espressa. La Corte lo richiama per affermare la validità generale delle conclusioni già depositate
art. 614, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama le norme che regolano la discussione nei giudizi di merito di primo e secondo grado: impone che la discussione segua le modalità ordinarie (inclusa la necessità dell'illustrazione orale delle conclusioni). La Corte lo utilizza per escludere la possibilità di sostituire l'illustrazione orale con un mero deposito in cancelleria
art. 523, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di depositare una sintesi scritta delle conclusioni dopo l'illustrazione orale; la Corte sottolinea che la sintesi scritta deve seguire l'illustrazione orale e non può sostituirla
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018; Sez. 6, sent. 20/01/2022, n. 2378)
Decisioni della Cassazione confermano il principio di immanenza e precisano i limiti della considerazione delle conclusioni depositate in assenza di illustrazione orale; la sentenza applica questi precedenti per escludere l'ammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il principio di immanenza (art. 76 c.p.p.) preserva generalmente le conclusioni rassegnate in primo grado anche in appello, ma non esonera dalla necessità di osservare le regole della discussione d'udienza imposte dall'art. 614 c.p.p.
- In sede di appello la parte civile deve comunque comparire e/o far illustrare oralmente le proprie conclusioni; il mero deposito in cancelleria non può sostituire l'illustrazione orale richiesta, salvo diversa disciplina espressa (es. esplicita deroga normativa)
- Dopo l'illustrazione orale, è opportuno depositare immediatamente la sintesi scritta delle conclusioni ai sensi dell'art. 523 comma 2 c.p.p., per evitare contestazioni sulla forma e sull'ammissibilità delle conclusioni
- Se è in vigore un "rito emergenziale" che modifica la modalità delle udienze (collegamenti telematici, termini diversi ecc.), verificare specificamente se la normativa emergenziale deroga l'obbligo di illustrazione orale; in mancanza di deroga espressa, attenersi alle formalità ordinarie
- Per ridurre il rischio di inammissibilità o di perdita del diritto alle spese, la parte civile dovrebbe assicurarsi della propria comparizione (anche mediante procuratore e/o collegamento telematico autorizzato) o notificare tempestivamente al giudice eventuali impedimenti, allegando proposte alternative concordate con la controparte o richieste di diversa modalità di discussione
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