Cassazione Civile, Ordinanza n. 33524/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomina)
La controversia
La controversia nasce dal recupero di compensi professionali per attività di progettazione e direzione lavori svolte in relazione a lavori di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale. Il professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di alcune comproprietarie/condomine, imputando a ciascuna una quota del compenso in base ai millesimi e, secondo i giudici di merito, mostrando così di voler agire non per l'intero in solidarietà, ma pro quota. Il tribunale, revocato il decreto, aveva condannato le opponenti al pagamento delle rispettive quote residue dopo detrazione di quanto già versato da altri committenti. La corte d'appello ha confermato, ritenendo che l'impostazione del ricorso monitorio integrasse rinuncia implicita alla solidarietà passiva ex art. 1292 c.c. Il ricorrente in cassazione ha dedotto quattro motivi: violazione/falsa applicazione dell'art. 1311, commi 1 e 2, c.c. e dell'art. 1292 c.c.; nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; ulteriore violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; sostenendo che il ricorso monitorio non conteneva un'espressa rinuncia alla solidarietà, che non vi era riferimento espresso alle quote millesimali e che, comunque, la rinuncia verso alcuni condebitori non avrebbe escluso l'azione solidale verso gli altri per l'intero credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero, in sostanza, l'interpretazione data dalla corte d'appello al ricorso per decreto ingiuntivo e che tale interpretazione fosse un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o omesso esame di fatti decisivi. Ha quindi rilevato che il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare specificamente quali criteri interpretativi sarebbero stati violati, quali fatti decisivi sarebbero stati omessi e, soprattutto, non aveva trascritto neppure nei suoi elementi essenziali il testo dell'atto monitorio asseritamente male interpretato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1311 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di rinuncia alla solidarietà; la Corte non entra nel merito dell'applicazione della norma, ma considera decisiva l'interpretazione della domanda monitoria e la mancata specifica censura del relativo accertamento di merito.
art. 1292 c.c.
la solidarietà passiva tra condebitori è richiamata come regola legale astrattamente operante, ma nel caso concreto è stata ritenuta oggetto di rinuncia implicita desumibile dall'impostazione della domanda monitoria.
artt. 99 e 112 c.p.c.
invocati come norme sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sui limiti della domanda; la Corte osserva che la censura in realtà attacca l'interpretazione dell'atto processuale, non un vizio autonomo di ultrapetizione o extra-petizione.
art. 360 c.p.c.
norma sul sindacato di legittimità richiamata dai motivi di ricorso; la Corte ribadisce che l'interpretazione della domanda/atto processuale è censurabile solo nei limiti del vizio di violazione dei canoni ermeneutici o di omesso esame di fatti decisivi.
artt. 1362 e ss. c.c.
i canoni di interpretazione sono richiamati come parametri generali utilizzabili anche per interpretare atti processuali; il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali criteri erano stati violati e in che modo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto, cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- L'interpretazione del contenuto sostanziale di una domanda o di un atto processuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o dell'omesso esame di fatti decisivi.
- Chi impugna l'interpretazione di un atto processuale deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche sarebbero state violate, quali fatti decisivi sarebbero stati trascurati e deve riprodurre il testo dell'atto asseritamente mal interpretato; in difetto il motivo è inammissibile o comunque infondato.
- La solidarietà passiva tra condebitori può essere oggetto di rinuncia implicita da parte del creditore quando la sua domanda sia strutturata in modo univoco per quote, nei confronti di ciascun debitore per la propria parte, se tale impostazione emerge chiaramente dall'atto introduttivo.
- La censura per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. non può risolversi nella mera contestazione dell'interpretazione della domanda data dal giudice di merito, quando non sia dedotta una reale decisione ultra o extra petita.
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