Sentenza n. 2447/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Fiumefreddo di Sicilia n. 30 in data 28 maggio 2026, con cui è stata disposta l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, di un’area di loro proprietà; b) ove occorra, della proposta n. 16 del 25 maggio 2026, dei relativi pareri e dalla la nota n. 14934 dell’11 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 di un’area privata occupata senza titolo, nonché, in via subordinata, la proposta deliberativa, i relativi pareri e una successiva nota comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva disposto l’acquisizione sanante di un’area privata, occupata e trasformata in sede stradale e marciapiede, quantificando l’indennizzo, applicando la prescrizione ad alcune annualità, imputando il debito alla massa passiva del dissesto e richiamando la possibile riduzione del 50% in caso di transazione. Deducevano la violazione dell’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che, trattandosi di passività riconducibile a fatti anteriori al dissesto e non essendo provata la chiusura della gestione liquidatoria, la competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione non riguardasse il solo pagamento, ma anche l’accertamento, la conformazione, l’ammissione alla massa passiva, la liquidazione e l’eventuale proposta transattiva. Contestavano inoltre l’incompetenza del Consiglio a pronunciarsi unilateralmente sulla prescrizione e sull’entità delle somme e lamentavano il contrasto con l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, poiché la deliberazione avrebbe disposto l’acquisizione senza assicurare il previo pagamento o deposito delle somme dovute, producendo un effetto ablativo immediato. Deducevano infine l’erronea esecuzione di una precedente sentenza che aveva imposto al Comune di provvedere sulla situazione di occupazione illegittima, senza attribuire al Consiglio competenze spettanti all’organo liquidatorio. Il Comune eccepiva il difetto di interesse, sosteneva la competenza consiliare sulla scelta acquisitiva e sulla determinazione della posta, e affermava che all’Organismo straordinario spettassero soltanto l’ammissione alla massa passiva, il pagamento e gli adempimenti contabili.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della proposta deliberativa e dei relativi pareri, perché atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività, e della nota successiva, perché mera comunicazione priva di autonomi effetti giuridici. Nel merito ha accolto il ricorso contro la deliberazione consiliare e l’ha annullata. Il Collegio ha ritenuto che l’Organismo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, abbia competenza non solo sul pagamento materiale, ma sulla ricognizione delle passività anteriori al dissesto, sulla verifica dei presupposti, sull’ammissione alla massa passiva, sulla determinazione dell’importo liquidabile e sulle eventuali proposte transattive. Poiché l’occupazione e la trasformazione dell’area erano anteriori al periodo rilevante per il dissesto e non risultava approvato il rendiconto conclusivo della gestione liquidatoria, il Consiglio comunale non poteva conformare unilateralmente la posta debitoria, applicare la prescrizione, individuare le annualità rilevanti, imputare il debito alla massa passiva e prefigurare una falcidia transattiva. Richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, il TAR ha inoltre ritenuto che, quando l’acquisizione ex art. 42-bis riguarda fatti anteriori al limite temporale del dissesto ed è adottata prima del rendiconto, anche la competenza ad adottare il provvedimento costitutivo della passività spetti all’Organismo straordinario di liquidazione; agli organi ordinari resta la possibilità di rappresentare le ragioni di interesse pubblico favorevoli alla conservazione dell’opera e fornire elementi istruttori. La deliberazione violava altresì l’art. 42-bis, comma 4, d.P.R. n. 327/2001, perché l’acquisizione non può produrre l’effetto traslativo prima del pagamento o deposito delle somme dovute: la dichiarazione di immediata esecutività non può anticipare tale effetto né consentire una privazione della proprietà senza garanzia patrimoniale. Il TAR ha precisato che non spettava al giudice amministrativo determinare l’ammontare dell’indennizzo, la prescrizione delle singole annualità o le somme dovute, questioni rientranti nella giurisdizione ordinaria. Le spese sono state poste a carico del Comune, liquidate in € 2.200 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Il comma 4 stabilisce che il provvedimento di acquisizione deve disporre il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni e che il passaggio della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento o del deposito delle somme.
Il provvedimento acquisitivo può essere adottato prima del pagamento, ma non può produrre l’effetto traslativo finché il pagamento o il deposito non siano intervenuti; non è consentita una privazione immediata della proprietà con rinvio indefinito alla gestione liquidatoria.
art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
Attribuisce all’organismo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
La competenza dell’Organismo straordinario comprende la gestione sostanziale delle passività anteriori al dissesto, inclusi accertamento, ammissione alla massa passiva, determinazione dell’importo liquidabile e proposte transattive, non soltanto il pagamento materiale.
artt. 252, 254 e seguenti d.lgs. n. 267/2000
Configurano una gestione separata destinata a individuare, accertare e liquidare le passività riconducibili alla gestione antecedente al dissesto; la competenza dell’Organismo cessa con l’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando, sentite le parti e verificati i presupposti processuali e istruttori, la causa è manifestamente fondata e non richiede ulteriori incombenti.
art. 49, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per escludere la necessità di integrare il contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 riguarda un’occupazione e una trasformazione anteriori al limite temporale rilevante per il dissesto dell’ente locale, e non è stato approvato il rendiconto conclusivo della gestione liquidatoria, la relativa passività rientra nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione.
- La competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione sulle passività anteriori al dissesto non si limita alla materiale esecuzione dei pagamenti, ma comprende la ricognizione e verifica del debito, l’ammissione alla massa passiva, la determinazione dell’importo liquidabile e l’eventuale formulazione di proposte transattive.
- Quando il debito derivante dall’acquisizione sanante deve essere imputato alla massa passiva, l’organo ordinario dell’ente non può sostituirsi all’Organismo straordinario nella formazione del titolo costitutivo della passività e nella determinazione del suo contenuto economico; può soltanto rappresentare le ragioni di interesse pubblico favorevoli alla conservazione dell’opera e fornire gli elementi istruttori necessari.
- Il provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non produce il trasferimento della proprietà prima del pagamento o del deposito delle somme dovute. La dichiarazione di immediata esecutività non può anticipare l’effetto traslativo né consentire l’ablazione senza la garanzia patrimoniale prevista dalla legge.
- Le proposte deliberative e i pareri endoprocedimentali, privi di autonoma efficacia lesiva, sono impugnabili soltanto insieme all’atto conclusivo; una successiva nota meramente esplicativa e comunicativa è inammissibile se non modifica il contenuto dell’atto né produce autonomi effetti giuridici.
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