Cassazione Penale, Ordinanza n. 20885/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione illecita di cocaina a fini di spaccio, riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa deduceva: (1) manifesta illogicità della motivazione e travisamento per omissione, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato un certificato medico dell'ASL di Lentini attestante la frequentazione di un corso di disintossicazione, elemento ritenuto rilevante per escludere la destinazione della sostanza allo spaccio; (2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il corretto comportamento processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero apprezzamenti di merito sulla prova e sulla ricostruzione del fatto, insindacabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica. La motivazione della Corte d'appello è stata giudicata completa e coerente: la destinazione a terzi è stata desunta dalle modalità di detenzione (possesso su pubblica via, sostanza suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento identico a quello rinvenuto in casa, tentativo di disfarsi della sostanza alla vista degli operanti). Quanto al certificato medico, è stato ritenuto non decisivo. Sulle attenuanti generiche, la motivazione è stata reputata sufficiente perché fondata sulla negativa personalità dell'imputato e sui plurimi precedenti penali specifici. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie è stata riqualificata in ipotesi di detenzione illecita di sostanza stupefacente per finalità di spaccio; la decisione si concentra sulla prova della destinazione a terzi più che sulla quantità.
art. 133 c.p.
Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati, ritenuto prevalente, senza doverli esaminare tutti.
art. 62-bis c.p.
Il beneficio delle attenuanti generiche non è dovuto per il solo corretto comportamento processuale, potendo essere negato in ragione della personalità negativa dell'imputato e dei precedenti specifici.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una diversa ricostruzione del fatto, se la motivazione della sentenza impugnata è logica, congrua e completa.
- Il travisamento della prova per omissione richiede che l'elemento asseritamente trascurato abbia carattere decisivo; se la motivazione di merito è già sorretta da plurimi e convergenti elementi, l'omissione di un singolo dato non determina vizio rilevante.
- La destinazione a terzi della sostanza stupefacente può essere desunta da indici fattuali quali il possesso su pubblica via, la suddivisione in dosi, la presenza di materiale per il confezionamento e il tentativo di disfarsi della sostanza alla vista degli operanti.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può basarsi su uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto decisivo, e può motivare il diniego richiamando la personalità dell'imputato e i precedenti penali specifici.
- Il comportamento processuale collaborativo, da solo, non impone la concessione delle attenuanti generiche quando emergano elementi negativi di segno contrario nella valutazione complessiva della personalità dell'imputato.
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