Cassazione Civile, Ordinanza n. 28100/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte del soggetto che aveva avviato un'espropriazione presso terzi, dell'imposta di registro relativa a un'ordinanza di assegnazione pronunciata nel procedimento esecutivo. Il ricorrente aveva ricevuto un avviso di liquidazione dall'Agenzia delle Entrate e, avendo pagato l'imposta, agiva poi contro la società debitrice per ottenerne la restituzione. In primo grado la domanda era stata rigettata perché si riteneva che le somme dovute per tale imposta gravassero sul terzo pignorato e non sul debitore originario. Il Tribunale, in appello, dichiarava l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 339, terzo comma, 553, 91 e 95 c.p.c., sostenendo che l'appello avesse denunciato la violazione delle regole di riparto delle spese del procedimento esecutivo e dunque di un principio regolatore generale del processo; aggiungeva che il terzo pignorato aveva già estinto l'obbligazione pagando quanto previsto dall'ordinanza di assegnazione, che l'ordinanza non era titolo esecutivo nei confronti del debitore originario per l'imposta di registro e che l'azione di ripetizione era stata la sola esperibile dopo il pagamento imposto dal Fisco.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'appello conteneva una censura sulla violazione delle norme che regolano le spese del procedimento esecutivo, cioè di un principio regolatore generale del processo, e che pertanto non poteva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. Richiamando precedenti conformi, la Corte ha ribadito che, nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione addebita espressamente al debitore esecutato anche le spese di registrazione, tali spese possono essere considerate incluse nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c. e recuperate dal creditore nei limiti della capienza del credito assegnato; se invece tale recupero non sia avvenuto, il relativo onere può residualmente gravare sul debitore originario, ferma la necessità che il giudice di merito verifichi in concreto i presupposti della diversa soluzione. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 339, terzo comma, c.p.c.
la censura relativa alla violazione delle norme che regolano le spese del procedimento esecutivo attiene a un principio regolatore generale del processo e non può essere dichiarata inammissibile come semplice questione di fatto o di merito.
art. 553 c.p.c.
richiamato per la disciplina dell'espropriazione presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel quadro delle regole sulle spese di lite e di procedura.
art. 95 c.p.c.
le spese dell'esecuzione, incluse quelle che il giudice abbia ricompreso nell'ordinanza di assegnazione, possono essere poste a carico del debitore esecutato nei limiti della capienza del credito assegnato.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato quanto alla proposta del relatore nella fase camerale.
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo presso terzi, la questione relativa all'addebito delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione integra una censura sulla disciplina legale delle spese del processo esecutivo e, se proposta in appello, rientra nel perimetro dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.
- Se il giudice dell'esecuzione addebita espressamente o implicitamente al debitore esecutato anche le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, tali spese possono essere considerate comprese tra le spese di esecuzione liquidabili ai sensi dell'art. 95 c.p.c. e recuperabili dal creditore nei limiti del credito assegnato.
- Quando il recupero delle spese di registrazione non sia avvenuto nell'ambito dell'esecuzione, il relativo onere può residualmente gravare sul debitore originario, ma la relativa attribuzione deve essere verificata dal giudice di merito in concreto, non potendo essere definita automaticamente in sede di legittimità.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è decisivo stabilire se la doglianza investa la violazione di una regola processuale o di un principio regolatore del processo, e non soltanto la ricostruzione fattuale della concreta ripartizione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →