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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15543/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento di Tarsu/Tia relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, emesso da un comune con riferimento a tre unità abitative. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva notificazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992; in appello la decisione era stata confermata sul rilievo che l'avviso fosse stato notificato il 3 maggio 2016 e che il reclamo/ricorso fosse stato notificato il 14 novembre 2016, con costituzione in giudizio l'8 marzo 2017, oltre il termine di 160 giorni ritenuto applicabile. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame della relata di notifica dell'avviso, dalla quale risultava il perfezionamento della notifica al 26 settembre 2016; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, sostenendo che, se la notifica era del 26 settembre 2016, il reclamo del 14 novembre 2016 era tempestivo e la costituzione dell'8 marzo 2017 era avvenuta nel rispetto del termine di 30 giorni successivo ai 90 giorni di sospensione/procedibilità; 3) nullità della sentenza per difetto o apparenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992. Il comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, osservando che la notifica dell'avviso di accertamento si era perfezionata il 26 settembre 2016, circostanza pacifica tra le parti e risultante anche dagli atti. Applicando l'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, ha affermato che, per controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche effetti di reclamo, non è procedibile fino alla scadenza di 90 giorni dalla notifica e il termine per costituirsi decorre da tale scadenza. Poiché il reclamo era stato notificato il 14 novembre 2016 e la costituzione era avvenuta l'8 marzo 2017, la costituzione era tempestiva. La sentenza d'appello è stata quindi cassata per errore nell'applicazione delle norme sui termini processuali tributari e per mancata considerazione degli atti di causa e delle concordi allegazioni delle parti. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell'avviso e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    comma 1; comma 2; comma 3

    Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro il ricorso produce anche gli effetti di reclamo; il ricorso non è procedibile fino alla scadenza di 90 giorni dalla notifica; il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza di tale termine.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma invocata nei gradi di merito per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione.

  • art. 132, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per assenza o apparenza della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in tema di requisiti della motivazione della sentenza tributaria.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie soggette a reclamo-mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, la tempestività della costituzione in giudizio va calcolata tenendo conto della notifica effettivamente perfezionata dell'atto impositivo e del decorso del termine di 90 giorni di improcedibilità del reclamo.
  • Se dagli atti e dalle concordi allegazioni delle parti risulta una data di perfezionamento della notifica diversa da quella considerata dal giudice di merito, la decisione fondata su un diverso dies a quo per il computo dei termini processuali è erronea.
  • Quando il ricorso produce anche gli effetti di reclamo, il deposito/costituzione dopo la scadenza dei 90 giorni e entro il termine successivo previsto dalla disciplina processuale tributaria è tempestivo.
  • L'accoglimento dei motivi relativi alla corretta applicazione dei termini processuali può assorbire la censura sulla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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