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Sentenza

Sentenza n. 917/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva ed efficace al primo classificato dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana, unitamente agli atti di gara e alla lex specialis

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura lamentando: l’insostenibilità e l’anomalia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, in particolare per il numero di addetti impiegati; l’omessa previsione della raccolta domenicale dei rifiuti delle utenze non domestiche; in via subordinata, l’illegittimità della lex specialis per averla indotta in errore circa l’obbligatorietà della raccolta domenicale; l’illegittima attribuzione di cinque punti per l’indicazione di impianti di conferimento aggiuntivi; l’omessa previsione dello spazzamento domenicale meccanizzato con spazzatrice da 3 mc; il sottodimensionamento del servizio di discerbamento, quantificato in 52 anziché 80 giornate; infine, la genericità del criterio di valutazione relativo alla qualità del servizio. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, poi integrato da motivi aggiunti, deducendo la carenza di iscrizione della ricorrente all’Albo nazionale dei gestori ambientali, irregolarità fiscali e il mancato riferimento, nell’offerta della ricorrente, ai mezzi e ai criteri ambientali minimi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il giudizio sull’anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o errore fattuale, senza che il giudice possa sostituire proprie valutazioni a quelle della stazione appaltante o procedere a una verifica autonoma delle singole voci. Nel caso concreto, non sono emersi profili macroscopici di illogicità e l’aggiudicataria aveva assunto tutti i dipendenti transitati con il passaggio di cantiere. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché il disciplinare tecnico, letto insieme agli artt. 6, 7 e 12, non prevedeva la raccolta dei rifiuti sette giorni su sette per le utenze non domestiche; la previsione del servizio domenicale contenuta nel PEF non poteva prevalere sulle prescrizioni tecniche, oltre a riguardare la stima dei costi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, poiché l’eventuale eliminazione dei cinque punti non avrebbe colmato il divario di oltre quattordici punti tra le offerte. Il quinto motivo è stato respinto perché l’art. 21 del disciplinare tecnico non imponeva lo spazzamento meccanizzato domenicale, rimettendo modalità e orari al piano di lavoro e alla proposta del gestore. Il sesto motivo è stato respinto in applicazione del principio di equivalenza: la soluzione proposta, pur diversa dal numero di giornate indicate, assicurava prestazioni sostanzialmente e funzionalmente equivalenti mediante ulteriori squadre e mezzi. Inoltre, l’esclusione per difformità dai requisiti minimi è ammissibile soltanto quando il carattere minimo ed essenziale della prescrizione risulti certo e inequivoco; in caso di ambiguità opera il favor partecipationis, salvo il caso eccezionale di aliud pro alio. Il settimo motivo è stato respinto perché la scelta dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, non ravvisati nel caso concreto; la ricorrente aveva peraltro conseguito, sul criterio contestato, un punteggio superiore a quello dell’aggiudicataria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 3.000 per ciascuna delle due parti vittoriose.

Norme richiamate

  • artt. 71 e 108 d.lgs. 36/2023

    Disposizioni richiamate per l’indizione della gara aperta e per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla verifica dell’anomalia dell’offerta; il giudice ha applicato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato è richiamato quale fondamento del principio di equivalenza, volto a evitare limitazioni irragionevoli della concorrenza.

  • artt. 57 e 83 d.lgs. 36/2023

    Richiamati nei motivi aggiunti incidentali in relazione ai criteri ambientali minimi e alle prescrizioni della gara; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile senza esame nel merito.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Norme processuali richiamate per la definizione del giudizio relativo alla procedura di affidamento.

Massime di principio

  • Il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e il giudice amministrativo può sindacarlo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza dell’istruttoria o errore fattuale, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione né procedere a una verifica autonoma delle singole voci dell’offerta.
  • Nelle gare pubbliche, le prestazioni dovute dall’aggiudicatario devono essere individuate principalmente nelle prescrizioni tecniche della lex specialis; il piano economico finanziario, in quanto diretto alla stima dei costi, non può di per sé introdurre obblighi prestazionali non previsti dal disciplinare tecnico.
  • L’esclusione per difformità dai requisiti minimi è legittima soltanto quando la lex specialis qualifichi con certezza e in modo inequivoco una caratteristica come minima ed essenziale. In presenza di ambiguità deve preferirsi l’interpretazione conforme al favor partecipationis e alla massima concorrenza, salvo il caso eccezionale di offerta radicalmente diversa dall’oggetto dell’appalto.
  • Il principio di equivalenza impone alla stazione appaltante di valutare le soluzioni tecniche offerte secondo la loro conformità sostanziale e funzionale, senza applicare formalisticamente specifiche tecniche quando la prestazione richiesta risulti comunque assicurata.
  • La contestazione dell’attribuzione di un punteggio è inammissibile per difetto di interesse quando, anche sottraendo il punteggio contestato all’aggiudicataria, il ricorrente non potrebbe conseguire il primo posto in graduatoria.
  • La scelta e la conformazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il sindacato non può trasformarsi nella sostituzione del giudice alle valutazioni della commissione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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