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Ordinanza

Ordinanza n. 1/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del decreto ingiuntivo n. 2145/23 emesso dal Giudice di pace di Teramo in data 21.12.2023, notificato a mezzo pec in data 29.12.2023, non opposto nei termini, munito di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data 23.04.2024, con cui veniva intimato alla Asp Pescara – Azienda Pubblica di servizi alla Persona, la complessiva somma di € 9.694,24, oltre interessi legali, come da ricorso, fino al soddisfo, alle spese del procedimento liquidate in complessivi € 712,50 di cui € 145,50 per spese, € 567,00 per compensi professionali, come per legge, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CAP e successive occorrende;

Giustizia amministrativa202500023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Teramo non opposto, munito di definitiva esecutorietà, posto in esecuzione mediante giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società creditrice ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Teramo, notificato e non opposto nei termini, divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il decreto ingiuntivo ingiungeva all'ente pubblico esecutato il pagamento di € 9.694,24, oltre interessi legali e spese processuali. Nel corso del giudizio, il Commissario ad acta incaricato dell'esecuzione ha chiesto una proroga non inferiore a sessanta giorni del termine assegnato per l'espletamento dell'incarico, motivandola con la situazione di sovraindebitamento dell'ente esecutato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza del Commissario ad acta e gli ha assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per eseguire il decreto ingiuntivo. Il Collegio ha ritenuto meritevoli di accoglimento le motivazioni riconducibili al sovraindebitamento dell'ente esecutato. L'ordinanza non definisce ulteriormente le modalità dell'esecuzione né contiene una decisione sul pagamento oltre alla proroga del termine.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    munito di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini è stato dichiarato definitivamente esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando le ragioni addotte, riferite alla situazione di sovraindebitamento dell'ente esecutato, siano ritenute meritevoli di accoglimento.
  • La proroga concessa al Commissario ad acta decorre dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e può essere fissata in sessanta giorni, secondo quanto disposto dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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