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Circolare

Circolare numero 118 del 03-09-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'art. 38 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, che introduce uno scambio informativo tra INPS, Agenzia delle entrate ed enti erogatori per individuare i soggetti che beneficiano delle prestazioni sociali agevolate. Viene chiarito che la banca dati ISEE dovrà diventare anche una banca dati dei beneficiari, che sarà stipulata una convenzione tecnica tra INPS e Agenzia delle entrate e che, nei casi di reddito accertato superiore o discordante rispetto alla DSU, gli enti recupereranno l'indebito mentre l'INPS irrogherà una sanzione da 500 a 5.000 euro. La circolare segnala infine che ulteriori istruzioni operative saranno fornite a conclusione delle necessarie fasi amministrative e dell'implementazione della procedura.

Nuove disposizioni in materia ISE/ISEE e scambio di informazioni per benefici e sanzioni

Art. 38 D.L. 78/2010: nuove disposizioni in materia ISE/ISEE

La circolare fornisce una prima informativa sull'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che introduce un sistema di scambio di informazioni tra INPS, Agenzia delle entrate ed enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. La finalità è duplice: individuare correttamente i beneficiari delle prestazioni e consentire il recupero delle somme indebitamente percepite, oltre all'applicazione di una sanzione nei casi previsti.

Ambito di applicazione e finalità della norma

La disciplina riguarda le prestazioni sociali agevolate collegate alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e al calcolo dell'ISE/ISEE. Il legislatore intende far emergere i soggetti che hanno beneficiato, o hanno beneficiato in misura maggiore del dovuto, di agevolazioni sociali in presenza di un reddito effettivo più elevato rispetto a quello dichiarato.

Banca dati ISE/ISEE e obblighi degli enti erogatori

Il comma 1 dell'art. 38 modifica la funzione della banca dati ISEE/ISEE, che da archivio della situazione reddituale e patrimoniale utile al calcolo dell'indicatore diventa anche banca dati dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate. Gli enti erogatori devono comunicare all'INPS, secondo termini e modalità telematiche definiti dall'Istituto sulla base delle direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i soggetti che hanno ottenuto le prestazioni a seguito di DSU.

I dati trasmessi sono inoltre inviati in forma anonima al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, previsto dall'art. 21 della legge n. 328/2000.

Convenzione tra INPS e Agenzia delle entrate

Il comma 2 prevede la stipula di una convenzione tra INPS e Agenzia delle entrate per definire le modalità attuative e le specifiche tecniche dello scambio di informazioni. Tale scambio serve a individuare i soggetti che, per effetto di un maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero avuto diritto alle prestazioni oppure ne avrebbero beneficiato in misura inferiore.

La circolare precisa che saranno predisposte funzionalità specifiche per consentire agli enti erogatori di evidenziare questi soggetti tra i beneficiari già comunicati.

Recupero dell'indebito

Quando l'INPS riceve i dati relativi a un accertamento definitivo del reddito che risulta superiore e discordante rispetto a quanto indicato nella DSU, comunica l'esito agli enti erogatori. Questi ultimi devono procedere al recupero dell'eventuale vantaggio indebitamente conseguito dal beneficiario.

Sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro

Successivamente, gli enti erogatori, avvalendosi delle funzionalità previste, comunicano all'INPS i soggetti che, a causa del maggior reddito accertato, hanno fruito illegittimamente, in tutto o in parte, delle prestazioni sociali agevolate. In tali casi l'INPS irroga la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, secondo i poteri e le modalità vigenti e sulla base dei criteri che saranno indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La medesima sanzione si applica anche quando emerga una discordanza tra il reddito dichiarato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, ma solo se tale difformità abbia consentito un accesso illegittimo alle prestazioni sociali agevolate per effetto del minor reddito dichiarato.

Ulteriori istruzioni operative

La circolare non introduce ancora indicazioni operative complete, ma rinvia a successive istruzioni una volta concluse le fasi amministrative previste dalla norma e una volta implementata la procedura necessaria.

Punti principali

Finalità della nuova disciplina ISE/ISEE

L'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, disciplina uno scambio di informazioni tra INPS, Agenzia delle entrate ed enti erogatori. L'obiettivo è, da un lato, individuare i beneficiari delle prestazioni sociali agevolate e, dall'altro, consentire l'applicazione di una sanzione nei casi in cui il reddito effettivo o fiscalmente dichiarato risulti incompatibile con il beneficio ottenuto.

Banca dati ISE/ISEE come banca dati dei beneficiari

Il comma 1 trasforma la banca dati ISE/ISEE, originariamente finalizzata a raccogliere i dati reddituali e patrimoniali utili al calcolo dell'ISE/ISEE del nucleo familiare del dichiarante, in una banca dati dei soggetti che fruiscono delle prestazioni sociali agevolate. Gli enti erogatori devono comunicare all'INPS, con modalità telematiche e secondo i termini definiti dall'Istituto sulla base delle direttive ministeriali, i nominativi dei beneficiari individuati sulla base della DSU. Tali dati sono trasmessi anche in forma anonima al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per alimentare il Sistema informativo dei servizi sociali di cui all'art. 21 della L. 328/2000.

Convenzione INPS-Agenzia delle entrate

Il comma 2 prevede una convenzione tra INPS e Agenzia delle entrate per definire modalità attuative e specifiche tecniche dello scambio informativo necessario a far emergere i soggetti che, per effetto di un maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero avuto diritto alle prestazioni oppure ne avrebbero fruito in misura inferiore. La circolare segnala che saranno sviluppate specifiche funzionalità per consentire agli enti erogatori di evidenziare tali soggetti tra i beneficiari delle prestazioni agevolate.

Recupero dell'indebito e irrogazione della sanzione

Ricevuti i dati sui soggetti per i quali è stato effettuato un accertamento definitivo del reddito discordante e superiore rispetto a quanto dichiarato nella DSU, l'INPS comunica agli enti erogatori l'esito degli accertamenti affinché essi recuperino l'eventuale vantaggio indebitamente conseguito. Gli enti, utilizzando le funzionalità previste, comunicano poi all'INPS i casi in cui il maggior reddito accertato comporti la fruizione illegittima, totale o parziale, delle prestazioni sociali agevolate, ai fini dell'irrogazione della sanzione da 500 a 5.000 euro.

Estensione della sanzione ai casi di discordanza tra DSU e dati fiscali

La stessa sanzione si applica anche quando, dallo scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle entrate, emerga una discordanza tra il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, ma solo se da tale discordanza sia derivato un accesso illegittimo alle prestazioni sociali agevolate grazie al minor reddito dichiarato. Anche in questi casi si applica il medesimo iter procedurale previsto per gli accertamenti definitivi del reddito.

Rinvio a successive istruzioni operative

La circolare precisa che ulteriori istruzioni operative saranno emanate al termine delle fasi amministrative previste dalla norma e dopo l'implementazione della relativa procedura informatica e gestionale.

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