Circolare numero 121 del 08-09-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 26 aprile 2010 tra INPS e A.M.P.I., che sostituisce quello precedente. Definisce i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio, revoca e contestazione della delega, le percentuali di trattenuta applicabili alle diverse prestazioni, gli obblighi di versamento e conservazione della documentazione, nonché il costo del servizio a carico dell’associazione. Vengono inoltre richiamate le regole su responsabilità, controversie, durata della convenzione e istruzioni contabili già contenute nella circolare n. 143 del 7 dicembre 2006.
Convenzione INPS-A.M.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-A.M.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra l’applicazione del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 26 aprile 2010 tra INPS e A.M.P.I. (Associazione Mediterranea Piccole Imprese), che sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 143 del 7 dicembre 2006. L’atto disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto, fissando soggetti interessati, modalità operative, percentuali di contribuzione, obblighi documentali e profili economico-contabili.
Ambito di applicazione
Possono aderire al versamento dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni i soggetti titolari di:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione opera esclusivamente con riferimento a tali prestazioni temporanee e alla riscossione dei contributi dovuti all’A.M.P.I. dai propri iscritti.
Modalità di esercizio della delega
Il diritto a versare il contributo associativo viene esercitato mediante delega personale, il cui testo è compreso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore;
- recare il timbro dell’organizzazione;
- recare la firma del rappresentante legale dell’organizzazione.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Pagamenti diretti di integrazione salariale
Nei casi in cui i trattamenti di integrazione salariale siano pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi dei lavoratori:
- i dati relativi alle deleghe rilasciate;
- l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.
Contestazioni e revoche
Se sorge una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tal caso l’organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente trattenute.
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo. Quando l’INPS riceve direttamente dal lavoratore la comunicazione di revoca, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. L’A.M.P.I. ha comunicato le seguenti aliquote:
- 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti e flussi informativi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare all’A.M.P.I. le somme trattenute entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e al netto delle spese previste dalla convenzione.
I versamenti devono essere effettuati mediante bonifico su un conto corrente bancario che sarà comunicato con successivo messaggio, completo del codice IBAN. Contestualmente, le strutture territoriali devono trasmettere all’associazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con relativi dati anagrafici e importi. Gli elenchi cartacei devono essere ordinati:
- in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale;
- in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili;
- in ordine di Centro per l’impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
Costi del servizio e oneri economici
L’A.M.P.I. deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in euro 0,54 per singola delega. La convenzione richiama la determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 per i costi vigenti sulle riscossioni delle prestazioni a sostegno del reddito.
La variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione l’organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni. È inoltre previsto che:
- non derivino oneri aggiuntivi a carico dell’INPS;
- ogni altro onere, anche fiscale, resti a carico dell’A.M.P.I.;
- il rimborso spese e la relativa IVA siano trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.
Responsabilità e controversie
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai pignoramenti presso terzi eseguiti da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale sulle somme oggetto dell’accordo, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’A.M.P.I. e che ogni comunicazione inerente a tale rapporto deve essere gestita direttamente tra le parti. In caso di controversie sull’effettiva validità e regolarità della delega, se l’organizzazione risulta definitivamente soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata. Deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie, a semplice presentazione di nota specifica.
Le questioni non risolte a livello locale devono essere esaminate dalla Direzione generale INPS e dalla struttura nazionale dell’organizzazione sindacale. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna delle parti può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.
Indicazioni contabili e dati dell’associazione
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’A.M.P.I. si rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 143 del 7 dicembre 2006.
La sede legale dell’A.M.P.I. è indicata in Via XX Settembre, 4 - 00187 Roma. I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto con l’indicazione del codice IBAN.
Punti principali
Nuova convenzione e ambito di applicazione
In data 26 aprile 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione con l’A.M.P.I., che sostituisce integralmente il precedente accordo. La convenzione riguarda la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti A.M.P.I. su indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, validità e revoca
La trattenuta può essere effettuata solo previa delega personale, inserita nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore; la delega deve riportare anche il timbro dell’organizzazione e la firma del legale rappresentante. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intende modificare o revocare la delega. Se l’INPS riceve una comunicazione di revoca dal lavoratore, la struttura competente deve acquisirla tempestivamente.
Pagamenti diretti di integrazione salariale e obblighi del datore di lavoro
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18.
Contestazioni sulla delega e restituzione delle somme
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati. L’organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente trattenute; se vi è revoca o annullamento della prestazione, deve restituire le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La percentuale del contributo deve essere indicata espressamente nella delega ed essere uguale per tutti gli iscritti in relazione alla tipologia di prestazione. L’A.M.P.I. comunica le seguenti misure: 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti all’A.M.P.I. e elenchi nominativi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare all’A.M.P.I., entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, gli importi trattenuti, senza interessi e dedotte le spese previste dalla convenzione. Devono inoltre trasmettere all’associazione, anche in formato on line o cartaceo, gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e l’importo delle trattenute. Gli elenchi cartacei devono essere ordinati secondo i criteri indicati nella convenzione per i diversi trattamenti.
Costo del servizio e oneri economici
Il costo del servizio è determinato in euro 0,54 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R e attribuisce all’A.M.P.I. la facoltà di recesso entro 60 giorni. La convenzione precisa che non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS e che ogni altro onere, anche fiscale, è a carico dell’A.M.P.I.; il rimborso spese e la relativa IVA sono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.
Responsabilità, controversie e foro competente
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo e rispetto ai rapporti tra gli associati e l’A.M.P.I. Nelle controversie sull’effettiva validità e regolarità della delega, se l’organizzazione risulta soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata. Deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie, dietro presentazione di nota specifica. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma; le questioni non risolte a livello locale devono essere esaminate tra Direzione generale INPS e struttura nazionale dell’organizzazione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.
Indicazioni operative e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’A.M.P.I. si richiamano le istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 143 del 7 dicembre 2006. La sede legale dell’A.M.P.I. è indicata in Via XX Settembre 4, 00187 Roma, e i versamenti devono essere effettuati sul conto corrente che sarà successivamente comunicato con il relativo IBAN.
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