Circolare numero 10 del 06-09-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, sull'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali. In particolare, viene eliminata la possibilità per l'Ente di sospendere la riscossione coattiva in pendenza di ricorso amministrativo e viene chiarito il regime dei termini di decadenza, anche alla luce della sospensione temporanea prevista dall'art. 38, comma 12, del medesimo decreto. Sono inoltre indicate le conseguenze operative per gli uffici, compresa la necessità di definire tempestivamente i ricorsi e di completare le attività di formazione dei ruoli entro il 10 ottobre dell'anno successivo.
Modifiche all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 su sospensione dei ruoli e termini di decadenza
Modifiche all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 in materia di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali
La circolare esamina le modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, con particolare riguardo ai termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e alla soppressione della facoltà di sospendere la riscossione coattiva in caso di ricorso amministrativo. Il documento fornisce anche indicazioni applicative agli uffici, soprattutto per la gestione dei ruoli e delle posizioni creditorie interessate dalla disciplina transitoria.
Quadro normativo di riferimento
Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, è richiamato come intervento volto alla stabilizzazione della finanza pubblica e all'incentivazione della competitività economica. Nell'ambito di tali misure, il legislatore è intervenuto sull'art. 25 del D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, che disciplina i termini di decadenza entro cui gli enti di previdenza e assistenza devono iscrivere a ruolo contributi e premi dovuti.
Abrogazione della sospensione della riscossione in pendenza di ricorso amministrativo
L'art. 30, comma 10, del D.L. n. 78/2010 ha abrogato il comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999. Prima della modifica, l'ente poteva, dopo l'iscrizione a ruolo e in pendenza di gravame amministrativo, sospendere la riscossione coattiva mediante provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.
Con la soppressione di tale previsione:
- l'ente non può più disporre la sospensione della riscossione coattiva per la sola pendenza del ricorso amministrativo;
- la riscossione dei crediti iscritti a ruolo deve proseguire anche durante il gravame amministrativo;
- restano ferme le sospensioni dovute ad altre causali, come quelle disposte dall'organo giurisdizionale o quelle relative a debiti oggetto di rateazione.
Coordinamento con il regime dei ricorsi amministrativi
La circolare richiama anche l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 46/1999, secondo cui, in caso di ricorso amministrativo contro un accertamento d'ufficio, l'iscrizione a ruolo deve avvenire dopo la decisione dell'organo amministrativo competente e comunque nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 25.
Ne deriva che:
- l'iscrizione a ruolo dei crediti oggetto di ricorso amministrativo deve seguire la decisione del ricorso nei termini di legge;
- non essendo più consentita la sospensione del ruolo in pendenza di gravame, gli uffici devono attivarsi tempestivamente;
- la formazione dei ruoli, comprensiva delle attività propedeutiche, deve concludersi entro il 10 ottobre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi o a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Disciplina dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
La circolare riporta il testo dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, che prevede l'iscrizione dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
- per i contributi o premi non versati, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
- in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine decorre dalla data di conoscenza del fatto da parte dell'ente;
- per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica del provvedimento;
- per gli accertamenti sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Deroga temporanea introdotta dall'art. 38, comma 12, del D.L. n. 78/2010
L'art. 38, comma 12, del D.L. n. 78/2010 stabilisce che, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, le disposizioni dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 non si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004 dall'ente creditore.
La conseguenza indicata dalla circolare è che, in tale periodo temporale, non opera il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo per:
- contributi non versati scaduti dopo il 1° gennaio 2004;
- contributi dovuti in virtù di accertamenti d'ufficio notificati dopo il 1° gennaio 2004.
La deroga consente quindi, entro l'arco temporale 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012, l'iscrizione a ruolo anche di crediti che, secondo la disciplina previgente, sarebbero già decaduti.
Verifiche su prescrizione e controlli preliminari
Prima di procedere all'iscrizione a ruolo dei crediti rientranti nella disciplina transitoria, gli uffici devono effettuare controlli e verifiche sulle singole partite creditorie, tenendo conto dell'eventuale decorso dei termini prescrizionali.
La circolare precisa che:
- occorre accertare l'esistenza del credito;
- occorre verificare che il termine di prescrizione non sia decorso oppure che sia stato interrotto;
- solo all'esito positivo di tali verifiche si può procedere alla formazione dei ruoli esattoriali.
Indicazioni operative per gli uffici competenti
Sul piano operativo viene raccomandata l'adozione di tutte le misure necessarie per dare attuazione alle innovazioni normative.
In particolare:
- va ribadita l'impossibilità per l'ente di sospendere la riscossione coattiva in pendenza di gravame amministrativo;
- va assicurata la tempestiva iscrizione a ruolo dei crediti all'esito della decisione del ricorso da parte degli organi amministrativi competenti;
- per ragioni organizzative, le attività di formazione dei ruoli devono essere perfezionate entro il 10 ottobre dell'anno successivo al termine di versamento o alla definitività dell'accertamento;
- per i crediti non versati o accertati dopo il 1° gennaio 2004, gli uffici devono procedere al controllo preliminare, verificando in via prioritaria la prescrizione.
Gestione delle azioni giudiziali e dei casi già in corso
Per i crediti non prescritti ma già decaduti dall'iscrizione a ruolo, la circolare prevede un intervento della Consulenza Legale. Quest'ultima deve comunicare agli uffici competenti le imprese interessate per le quali i decreti ingiuntivi non siano ancora stati emessi, così da consentire la formazione dei relativi ruoli.
Nel caso in cui il ricorso sia già stato depositato presso l'autorità giurisdizionale competente ma il decreto ingiuntivo non sia ancora stato emesso, la Consulenza Legale deve porre in essere tutte le attività necessarie all'abbandono delle azioni connesse.
Sintesi conclusiva
La circolare mira quindi a uniformare il comportamento degli uffici rispetto al nuovo quadro normativo: da un lato elimina la sospensione dei ruoli in presenza di ricorso amministrativo, dall'altro chiarisce il regime transitorio che, tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, consente l'iscrizione a ruolo di crediti altrimenti decaduti, sempre previa verifica della prescrizione e nel rispetto dei tempi operativi fissati dall'ente.
Punti principali
Abrogazione della sospensione dei ruoli in pendenza di ricorso amministrativo
L'art. 30, comma 10, del D.L. n. 78/2010 ha abrogato il comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999. Viene quindi meno la facoltà dell'Ente di sospendere la riscossione coattiva, con provvedimento motivato, quando è pendente un gravame amministrativo. La riscossione dei crediti iscritti a ruolo deve proseguire, salvo diverse cause di sospensione previste da altre norme, come quelle disposte dall'autorità giurisdizionale o per debiti rateizzati.
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
Si richiama l'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, che prevede l'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine di versamento per i contributi non versati, oppure entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica del provvedimento o alla sua definitività per gli accertamenti d'ufficio. In caso di ricorso amministrativo avverso l'accertamento, l'iscrizione a ruolo deve avvenire dopo la decisione dell'organo competente e comunque nel rispetto dei termini decadenziali previsti.
Effetti dell'art. 38, comma 12, del D.L. n. 78/2010
Per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, le disposizioni dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 non si applicano, limitatamente ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004. In tale arco temporale possono essere iscritti a ruolo anche crediti per i quali, secondo il regime previgente, era già maturata la decadenza. Restano però rilevanti gli eventuali termini di prescrizione, che devono essere verificati prima della formazione del ruolo.
Indicazioni operative per gli uffici
Gli uffici devono adottare le misure necessarie per applicare le nuove regole, definire con tempestività i ricorsi amministrativi e completare le attività propedeutiche alla formazione dei ruoli entro il 10 ottobre dell'anno successivo al termine di versamento o alla definitività dell'accertamento. Per i crediti rientranti nella deroga dell'art. 38, comma 12, occorre prima verificare l'assenza di prescrizione o l'avvenuta interruzione della stessa, quindi procedere all'iscrizione a ruolo.
Attività di recupero giudiziale e casi pendenti
Per i crediti non prescritti ma già decaduti dall'iscrizione a ruolo, la Consulenza Legale deve comunicare agli uffici le imprese interessate per le quali i decreti ingiuntivi non siano ancora stati emessi, così da consentire la formazione dei ruoli. Se il ricorso è già stato depositato presso l'autorità giurisdizionale ma il decreto ingiuntivo non è ancora stato emesso, la Consulenza Legale deve svolgere le attività necessarie all'abbandono delle azioni connesse.
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