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Circolare

Circolare numero 120 del 08-09-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la convenzione stipulata il 16 luglio 2010 tra INPS e C.E.S.A.C. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono fornite le istruzioni per l’esposizione nel flusso UNIEMENS, le regole di imputazione contabile, i tempi di riversamento delle somme alla Confederazione, gli obblighi di rendicontazione e le condizioni economiche del servizio. Sono inoltre istituiti tre nuovi conti del piano dei conti e indicate le responsabilità delle parti, inclusa la ripartizione di spese, IVA e oneri fiscali.

Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e istruzioni operative/contabili

Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare comunica la stipula, in data 16 luglio 2010, della convenzione tra INPS e Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. L’accordo disciplina sia gli aspetti operativi di riscossione tramite flusso UNIEMENS, sia gli aspetti contabili, economici e di rendicontazione, con conseguente istituzione di specifici conti del piano dei conti.

Ambito di applicazione e modalità di riscossione

La convenzione riguarda i contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte alla C.E.S.A.C., che l’INPS riscuote congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro. La riscossione avviene con le medesime modalità e periodicità previste per i contributi obbligatori ai sensi del D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni.

La C.E.S.A.C. si impegna a informare le imprese aderenti sulle modalità operative del versamento e a rendere noto, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all’operazione sono trattati dall’INPS per le finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione.

Indicazione nel flusso UNIEMENS

Le aziende aderenti devono esporre il contributo nel flusso UNIEMENS utilizzando il nuovo codice causale "W210", con significato "Ass. Contr. C.E.S.A.C.". L’importo considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale è esclusivamente quello indicato dal datore di lavoro nella denuncia.

La circolare precisa inoltre che:

  • se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale è imputata prima a scomputo del debito previdenziale e solo l’eventuale eccedenza è considerata come contributo di assistenza contrattuale;
  • se il datore non intende versare tale contributo, non deve indicarne l’importo in denuncia;
  • l’INPS non effettua interventi diretti o controlli sui versamenti e non ha obbligo di esazione coattiva.

Profili economici, spese e IVA

I costi del servizio di esazione sono posti a carico della C.E.S.A.C. La circolare richiama i corrispettivi stabiliti con determinazione n. 29 del 4 marzo 2009 per le diverse attività connesse alla gestione dei versamenti tramite F24 o DM10. Sono inoltre a carico della Confederazione tutti gli altri oneri, compresi quelli fiscali, e in particolare eventuali costi imputati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS in applicazione della legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 16 e 17.

Le somme da riversare alla Confederazione devono essere trattenute al netto del rimborso spese e della relativa IVA. Gli adempimenti relativi al rimborso delle spese di cui all’art. 5, secondo comma, della convenzione sono curati direttamente dalla Direzione Generale.

Istruzioni contabili e nuovi conti

I contributi esposti con il codice "W210" nel flusso UNIEMENS vengono imputati al conto GPA 25/234. Contestualmente, per rilevare il debito verso la C.E.S.A.C., la procedura registra la scrittura in partita doppia tra GPA 35/234 e GPA 11/234 per un importo corrispondente a quello accreditato nel conto GPA 25/234.

La circolare sottolinea che i saldi dei conti GPA 25/234 e GPA 35/234 devono sempre concordare. Per garantire la coerenza tra contabilità e ripartizione delle denunce contributive, tali conti devono essere movimentati con il codice documento "95" soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

L’allegato n. 2 istituisce i seguenti conti:

  • GPA 11/234: debito verso la C.E.S.A.C. per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto;
  • GPA 25/234: contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto della C.E.S.A.C. mediante UNIEMENS;
  • GPA 35/234: accreditamento alla C.E.S.A.C. dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto.

Versamento delle somme e rendicontazione

La procedura produce una distinta in triplice copia delle aziende che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Una copia va trasmessa alla C.E.S.A.C. insieme al riversamento delle somme, una all’ufficio competente per la contabilità e una resta agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere versate alla Confederazione entro il termine stabilito dalla convenzione, cioè entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce, senza interessi o altri oneri. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento;
  • l’ammontare delle somme corrisposte alla Confederazione;
  • l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenute.

L’eventuale saldo del conto GPA 11/234 risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.

Responsabilità, insoluti e durata della convenzione

L’INPS è espressamente esonerato da responsabilità verso le imprese aderenti, i soggetti comunque interessati e i terzi per tutto quanto deriva dall’applicazione della convenzione. I rapporti conseguenti all’attuazione dell’accordo, comprese eventuali restituzioni delle somme versate dalle imprese, devono essere gestiti direttamente tra C.E.S.A.C. e imprese interessate.

Resta inoltre precisato che l’INPS è sollevato da responsabilità qualora il riversamento alla Confederazione avvenga oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse all’esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali. Se i contributi risultano indicati nei flussi con saldo totalmente o parzialmente insoluto, devono essere svolti gli adempimenti previsti dall’art. 4 della convenzione.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.E.S.A.C. deve essere inviata all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.

Punti principali

Oggetto della convenzione

L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte alla C.E.S.A.C., con riscossione congiunta ai contributi obbligatori e con le medesime modalità e periodicità previste per questi ultimi. La convenzione è richiamata come stipulata il 16 luglio 2010 e si fonda sulla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS

Le aziende aderenti alla C.E.S.A.C. devono utilizzare il nuovo codice causale "W210", avente significato "Ass. Contr. C.E.S.A.C.". Il contributo è riconosciuto dall’INPS solo per l’importo effettivamente indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS; se il datore non intende versarlo, non deve indicarne l’importo in denuncia.

Imputazione e gestione contabile

I contributi esposti con il codice "W210" sono imputati al conto GPA 25/234. Contestualmente la procedura rileva il debito verso la C.E.S.A.C. con scrittura in partita doppia tra GPA 35/234 e GPA 11/234, per importo pari a quello contabilizzato nel conto GPA 25/234. I saldi dei conti GPA 25/234 e GPA 35/234 devono concordare costantemente e possono essere movimentati con codice documento "95" soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Riparto delle somme e versamento alla C.E.S.A.C.

Le somme riscosse devono essere versate alla Confederazione al netto del rimborso spese previsto dall’art. 5 della convenzione e della relativa IVA, nel rispetto del termine di riversamento previsto dall’art. 6. La procedura emette una distinta in triplice copia delle aziende che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare; una copia va alla C.E.S.A.C., una all’ufficio competente per la contabilità e una resta agli atti dell’ufficio amministrativo.

Spese, IVA e oneri fiscali

I costi del servizio sono posti a carico della C.E.S.A.C., insieme a ogni altro onere, anche fiscale. In particolare, è previsto il rimborso dei costi determinati con la determinazione n. 29 del 4 marzo 2009 per gestione delega F24, nuova delega/conferma/revoca, annullamento delega con riemissione dei modelli F24 e riscossione tramite DM10. Sono inoltre a carico della Confederazione gli eventuali costi imputati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi della legge n. 286 del 2006, art. 2, commi 16 e 17.

Tempi di riversamento e rendicontazione

L’INPS deve corrispondere alla C.E.S.A.C. le somme riscosse entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce, senza interessi o altri oneri. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono trasmettere un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese/IVA trattenute. Il medesimo termine e contenuto sono richiamati anche nella convenzione allegata.

Responsabilità e insoluti

L’INPS è esonerato da responsabilità verso le imprese aderenti, i soggetti interessati e i terzi per l’applicazione della convenzione; i rapporti derivanti dall’attuazione dell’accordo, comprese eventuali restituzioni, devono essere gestiti direttamente tra C.E.S.A.C. e imprese. Se i flussi presentano saldi totalmente o parzialmente insoluti, devono essere eseguiti gli adempimenti previsti dall’art. 4 della convenzione.

Nuovi conti del piano dei conti

L’allegato n. 2 istituisce tre conti: GPA 11/234, per il debito verso C.E.S.A.C. per contributi riscossi per suo conto; GPA 25/234, per i contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto della Confederazione mediante UNIEMENS; GPA 35/234, per l’accreditamento alla C.E.S.A.C. dei contributi riscossi per suo conto.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.E.S.A.C. deve pervenire all’Istituto, con lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

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