Risoluzione n. 81 del 16/06/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione recepisce la sentenza della Corte di Giustizia UE C-210/04 e chiarisce che le prestazioni di servizi tra casa madre e stabile organizzazione non rientrano nel campo IVA. Viene quindi revocata la precedente risoluzione n. 330470 del 20 marzo 1981, che le considerava imponibili.
IVA tra casa madre e stabile organizzazione
IVA nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione
La risoluzione affronta l’impatto della sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006, causa C-210/04, sui rapporti ai fini IVA tra casa madre e stabile organizzazione. L’Agenzia delle Entrate prende atto dell’incompatibilità della precedente prassi italiana con la sesta direttiva IVA e adegua l’orientamento amministrativo.
Contenuto della sentenza della Corte di Giustizia
La Corte ha affermato, con esclusivo riferimento all’Imposta sul Valore Aggiunto, che:
- un centro di attività stabile non dotato di autonoma soggettività giuridica rispetto alla società di appartenenza;
- se stabilito in un altro Stato membro;
- e destinatario di prestazioni di servizi rese dalla casa madre, non deve essere considerato un soggetto passivo per il solo fatto dei costi imputati a fronte di tali prestazioni.
La Corte ha inoltre precisato che la prassi amministrativa italiana risultava incompatibile con la sesta direttiva, richiamando espressamente il punto 52 della sentenza.
Superamento della precedente prassi amministrativa
Sulla base della pronuncia europea, l’Agenzia ritiene che debbano essere riconsiderate le conclusioni della risoluzione n. 330470 del 20 marzo 1981, secondo cui le prestazioni di servizi tra casa madre e stabile organizzazione erano soggette ad IVA.
Regola applicativa affermata dalla risoluzione
Per adeguare la prassi amministrativa italiana alla sentenza della Corte, viene chiarito che le prestazioni di servizio intercorrenti:
- tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana;
- tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera; sono fuori campo di applicazione dell’IVA.
Tale principio è dichiarato valido anche nei rapporti con Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Esito finale
La risoluzione conclude disponendo la revoca della risoluzione n. 330470 del 20 marzo 1981, in considerazione dei rilievi di incompatibilità con la VI Direttiva IVA emersi dalla giurisprudenza comunitaria.
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