Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 79 del 16/06/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i compensi corrisposti da una società italiana a uno sportivo non residente, la ritenuta del 30% si applica solo sulla quota riferibile alle prestazioni svolte in Italia. Per le prestazioni rese all’estero prevale la Convenzione Italia-Germania, che limita il potere impositivo alle attività svolte nel territorio dello Stato della fonte.

Ritenuta su compensi a sportivi non residenti e prestazioni svolte all'estero

Ritenuta sui compensi a sportivi non residenti e prestazioni svolte in Italia o all’estero

La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei compensi corrisposti da una società sportiva italiana a un atleta professionista non residente, con particolare riferimento alla ripartizione tra attività svolte in Italia e attività svolte all’estero. Il documento conclude che la ritenuta alla fonte va applicata solo sulla parte di reddito riferibile alle prestazioni rese in Italia.

Quesito posto dalla società istante

La società Alfa S.r.l., società sportiva professionistica che gestisce una squadra di ciclisti professionisti, ha stipulato con atleti non residenti contratti di lavoro ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il contratto tipo è qualificato come "contratto di lavoro autonomo tra società sportiva e corridore professionista".

La società chiede se sui compensi derivanti da tale rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con sportivi residenti all’estero, nel caso specifico in Germania, debba essere effettuato il prelievo alla fonte di cui all’art. 24, comma 1-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche per le prestazioni rese fuori dal territorio dello Stato.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che i redditi in questione rientrino tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e siano quindi redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.

Secondo la società:

  • l’art. 24, comma 1-ter, del D.P.R. n. 600/1973 prevede una ritenuta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • tuttavia, dovrebbero essere tassate solo le prestazioni rese in Italia;
  • per le prestazioni svolte all’estero dovrebbe trovare applicazione l’art. 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, che attribuisce tassazione concorrente solo per le prestazioni esercitate nell’altro Stato contraente.

Di conseguenza, la società ritiene di dover ripartire il compenso complessivo in base al rapporto tra giornate di gara svolte in Italia e giornate svolte all’estero, applicando la ritenuta solo sulla parte imponibile relativa all’attività svolta in Italia.

Inquadramento dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa

L’Agenzia ricorda che i redditi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione svolti senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e senza impiego di mezzi organizzati, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, lettera c-bis), del TUIR.

Viene richiamato che l’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha modificato il trattamento fiscale di tali redditi, spostandoli dalla categoria dei redditi di lavoro autonomo a quella dei redditi assimilati al lavoro dipendente. La nuova formulazione non richiede più che la prestazione abbia natura intrinsecamente artistica o professionale e ricomprende anche attività manuali od operative.

È inoltre richiamata la Risoluzione n. 73 del 21 maggio 2001, secondo cui le prestazioni di un atleta oggetto di un contratto di lavoro stipulato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 91/1981 generano redditi cui si applicano le disposizioni dell’art. 47 del TUIR, oggi confluite nella disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Imponibilità in Italia secondo la normativa interna

L’Agenzia afferma che, ai fini dell’applicazione dell’imposta ai soggetti non residenti, tali redditi sono collocati dall’art. 23, comma 2, lettera b), del TUIR tra i redditi considerati prodotti in Italia quando sono corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

In base alla prassi richiamata, quando il compenso è erogato da un soggetto residente:

  • l’imposta è dovuta in Italia;
  • ciò avviene indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano materialmente svolte in Italia o all’estero;
  • la ritenuta di cui all’art. 24, comma 1-ter, del D.P.R. n. 600/1973 andrebbe quindi, in linea generale, applicata sull’intero corrispettivo pagato al non residente.

Effetti della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni

L’Amministrazione precisa tuttavia che il regime interno non si applica quando una convenzione contro le doppie imposizioni disciplina diversamente la materia.

Nel caso di specie, l’art. 17 della Convenzione Italia-Germania attribuisce al Paese della fonte il potere impositivo concorrente solo sui redditi derivanti da prestazioni rese nel territorio dello Stato. Il criterio rilevante è quindi il luogo di svolgimento delle specifiche prestazioni personali dell’atleta, non il complesso dell’attività sportiva svolta complessivamente dal non residente.

Ne consegue che:

  • per i redditi imputabili a giornate di gara svolte fuori dal territorio italiano non sussiste potere impositivo dello Stato;
  • in tali casi non operano le regole di diritto interno, perché prevalgono le disposizioni convenzionali.

Conclusione operativa

In presenza di un contratto che regoli unitariamente il rapporto di lavoro tra una società residente e uno sportivo non residente, l’Agenzia ritiene possibile ripartire il compenso contrattuale in relazione al rapporto tra giornate di gara svolte in Italia e giornate svolte all’estero.

Pertanto:

  • la ritenuta a titolo d’imposta del 30%, prevista dall’art. 24, comma 1-ter, del D.P.R. n. 600/1973, va applicata solo sulla parte di reddito relativa alle prestazioni rese in Italia;
  • la parte di compenso riferibile alle prestazioni svolte all’estero non è assoggettabile a tale ritenuta in virtù della Convenzione Italia-Germania.

Riferimenti normativi e di prassi richiamati

Nel documento sono richiamati, tra gli altri:

  • art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • art. 23 e art. 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • art. 24, comma 1-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • legge 23 marzo 1981, n. 91;
  • legge 21 novembre 2000, n. 342;
  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, art. 17;
  • Circolare n. 67 del 6 luglio 2001;
  • Risoluzione n. 73 del 21 maggio 2001;
  • D.M. 26 aprile 2001, n. 29.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.