Risoluzione n. 83 del 16/06/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione IVA dell’art. 10, n. 15, DPR 633/1972 si applica al trasporto di malati o feriti effettuato da soggetti autorizzati e, in casi specifici, anche alla messa a disposizione di mezzo e personale solo se finalizzata esclusivamente a tale trasporto. Se l’ambulanza è presente ma non viene effettuato alcun trasporto di malati o feriti, l’esenzione non opera, salvo che lo stazionamento sia essenziale e preordinato al servizio di soccorso.
Esenzione IVA per trasporto malati e feriti da parte della Croce Rossa
Esenzione IVA per il trasporto di malati e feriti
La risoluzione esamina l’applicazione dell’articolo 10, punto 15, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione ai servizi svolti dall’Associazione Italiana della Croce Rossa mediante convenzione. Il chiarimento riguarda in particolare la portata dell’esenzione IVA per le prestazioni di trasporto sanitario e per la semplice messa a disposizione di mezzi e personale di soccorso.
Quesito dell’associazione istante
L’Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico, rappresenta che può essere incaricata, tramite convenzione, della gestione del servizio di pronto soccorso in autostrade, porti e aeroporti, nonché di altri compiti compatibili con i propri fini istituzionali. A titolo esemplificativo, vengono richiamate convenzioni con una ASL e con una Zona Territoriale che prevedono sia trasporti di emergenza-urgenza sia trasporti ordinari, come quelli per dialisi o programmati ospedalieri.
L’ente chiede se l’esenzione IVA si applichi anche quando il mezzo e il personale siano stati messi a disposizione, ma il trasporto del malato non sia stato poi effettuato perché non necessario, come nel caso di un’ambulanza presente a una manifestazione sportiva senza che si verifichino eventi di soccorso.
Soluzione proposta dal contribuente
L’associazione ritiene che la fattispecie prospettata rientri comunque nell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, punto 15, del DPR n. 633/1972.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama la norma nazionale sull’esenzione IVA per le "prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o da ONLUS", in conformità con l’articolo 13, lettera p), della direttiva comunitaria 77/388 del 17 maggio 1977.
Chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 114 del 14 luglio 2000
La risoluzione ribadisce i chiarimenti già resi nel 2000, sia sul profilo soggettivo sia su quello oggettivo:
- sul piano soggettivo, il trasporto deve essere effettuato da un’impresa autorizzata;
- l’autorizzazione, in via generale, deve risultare da un provvedimento espresso dell’ente pubblico competente;
- se il committente è un ente locale, una ASL o un’azienda ospedaliera, l’autorizzazione può intendersi implicitamente rilasciata con la sottoscrizione del contratto, poiché l’affidamento presuppone il riconoscimento dell’idoneità del soggetto affidatario.
Ambito oggettivo dell’esenzione
Per quanto riguarda le prestazioni che possono beneficiare dell’esenzione, la risoluzione richiama quanto già precisato con la risoluzione n. 114/2000 in relazione al servizio di elisoccorso. Sono considerate agevolabili:
- il soccorso medico extraospedaliero a seguito di incidenti stradali, infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero, o di qualunque evento o patologia che comporti rischio per la sopravvivenza del singolo o della collettività;
- il trasporto primario, cioè il trasferimento del paziente dal luogo dell’evento al presidio ospedaliero più idoneo;
- il trasporto secondario, ossia il trasferimento di pazienti critici da ospedale a ospedale;
- il trasporto di neonati a rischio.
Sono invece esclusi dall’esenzione:
- il trasporto di sangue, plasma e derivati;
- il trasporto di antidoti e farmaci vari;
- il trasporto di organi.
Sono inoltre considerati fuori dall’ambito esentativo, salvo l’ipotesi in cui vengano effettivamente trasportati feriti:
- gli interventi di soccorso e trasporto in occasione di emergenza di massa;
- il soccorso rapido in montagna.
Risposta al caso della messa a disposizione dell’ambulanza
Con riferimento specifico al quesito, l’Agenzia precisa che la messa a disposizione del mezzo di soccorso e del relativo personale può beneficiare dell’esenzione IVA solo se:
- è finalizzata esclusivamente al trasporto di malati o feriti;
- è posta in essere da imprese autorizzate;
- lo stazionamento del mezzo è essenziale e logisticamente preordinato al trasporto di malati e feriti.
Di conseguenza, nell’esempio dell’ambulanza messa a disposizione per una manifestazione sportiva durante la quale non si verificano eventi che richiedano il soccorso o il trasporto di malati o feriti, l’esenzione non opera se manca il trasporto effettivo e la disponibilità del mezzo non è riconducibile in modo esclusivo e funzionale a tale prestazione.
Conclusione
La risoluzione conferma quindi un’interpretazione restrittiva dell’esenzione IVA: essa si applica al trasporto sanitario effettivo e, in casi limitati, alla mera disponibilità del mezzo e del personale solo quando tale disponibilità sia strettamente strumentale e preordinata al trasporto di malati o feriti.
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