Risoluzione n. 80 del 16/06/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che, per le cessioni di terreni disciplinate dalla legge regionale Puglia n. 20/1999, la base imponibile dell’imposta di registro coincide con il prezzo effettivamente corrisposto all’ente, determinato secondo la normativa regionale e non con il valore venale di mercato. Viene richiamato l’orientamento della Cassazione che esclude l’accertamento di maggior valore rispetto al prezzo di assegnazione.
Imposta di registro sulla cessione di terreni ERSAP in favore di assegnatari coltivatori diretti
Imposta di registro sulle cessioni di terreni della riforma fondiaria
La Risoluzione affronta il quesito della Regione Puglia in merito al trattamento, ai fini dell’imposta di registro, delle cessioni di terreni già appartenenti all’ERSAP e poi al patrimonio regionale, venduti in favore di assegnatari coltivatori diretti. Il tema centrale è se l’Ufficio possa rettificare il valore dichiarato negli atti e contestare un maggior valore ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 131/1986.
Quesito della Regione Puglia e motivo della controversia
La Regione segnala che, da luglio 2005, alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato a emettere avvisi di liquidazione per un maggior valore accertato, mutando un orientamento seguito per anni. Secondo la Regione, tale cambio sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e con la natura particolare dei beni della riforma fondiaria, che sarebbero sottratti al libero mercato e ceduti a un prezzo prefissato, non negoziabile e non coincidente con il valore venale di mercato.
La Regione sostiene inoltre che il corrispettivo non avrebbe funzione remunerativa, ma servirebbe solo a ristorare l’ente pubblico delle spese sostenute per l’originario acquisto e per i miglioramenti fondiari. Chiede quindi chiarimenti per definire la base imponibile corretta.
Quadro normativo sull’imposta di registro
La Risoluzione richiama le norme del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:
- l’art. 43, che individua come base imponibile, per i contratti onerosi traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene o del diritto alla data dell’atto;
- l’art. 51, che per gli immobili assume come valore quello dichiarato dalle parti e, per gli atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, fa riferimento al valore venale in comune commercio;
- l’art. 52, che consente all’Ufficio di rettificare il valore dichiarato se ritiene che il valore venale sia superiore, indicando gli elementi utilizzati per la rettifica.
Viene anche richiamata la disciplina del comma 4 dell’art. 52, che esclude la rettifica per taluni immobili iscritti in catasto con rendita, salvo il caso dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono destinazione edificatoria.
Disciplina storica dei terreni della riforma agraria
La Risoluzione ricorda la legge 12 maggio 1950, n. 230, poi abrogata dall’art. 58, n. 72, del d.P.R. n. 327/2001, che disciplinava la colonizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. In particolare:
- l’art. 16 stabiliva che i terreni trasferiti in proprietà dell’opera dovessero essere assegnati a lavoratori manuali della terra in possesso dei requisiti richiesti;
- l’art. 17, comma 2, prevedeva che il prezzo di vendita non potesse superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento, al netto dei contributi statali, aumentato dell’indennità di espropriazione corrisposta al proprietario.
Tale disciplina viene richiamata come precedente rilevante per comprendere la natura vincolata del prezzo di cessione.
Disciplina regionale pugliese
La legge regionale Puglia 30 giugno 1999, n. 20, disciplina la procedura di assegnazione e vendita dei beni della riforma fondiaria e le dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici. La Risoluzione evidenzia che:
- l’art. 2 prevede la cessione definitiva in favore di abituali coltivatori diretti, singoli o associati, a condizione del possesso di specifici requisiti;
- tra tali requisiti rientra l’essere stato possessore dell’unità produttiva alla data del 23 giugno 1976 e il riconoscimento della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto;
- l’art. 3 disciplina i beni posseduti prima del 23 giugno 1976, prevedendo un prezzo di vendita formato dalla somma dell’indennità di espropriazione ridotta di un terzo e di due terzi dei costi delle opere realizzate dall’ente di sviluppo e dei pagamenti di indennità miglioratorie;
- l’art. 4 disciplina i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976, stabilendo un prezzo determinato in base alla classe del terreno e alle tabelle della commissione provinciale prezzi, maggiorato del costo rivalutato delle eventuali opere successive.
Orientamento dell’Amministrazione finanziaria e della Cassazione
La Risoluzione richiama la Risoluzione ministeriale del 27 novembre 1989, prot. 250135, che recepiva un orientamento della Corte di Cassazione in materia di atti di assegnazione di fondi rustici dell’ERSA Abruzzo. In tale orientamento si affermava che:
- le cessioni di terreni appartenenti a enti pubblici e destinati a fini di interesse pubblico della riforma agraria e fondiaria sono assoggettate a imposta di registro proporzionale;
- gli atti non sono suscettibili di accertamento di valore ai sensi delle norme corrispondenti agli attuali artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986;
- la base imponibile coincide con il prezzo determinato per legge, che non è liberamente negoziato e non ha funzione remunerativa, poiché serve solo a rimborsare le somme relative all’indennità di espropriazione e a una quota dei miglioramenti fondiari.
Viene citata anche la sentenza Cass. civ. n. 9379 del 4 aprile 1999, che esclude la possibilità di accertare un maggior valore rispetto al prezzo di assegnazione.
Conclusione della Risoluzione
Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale e della disciplina regionale applicabile, la Risoluzione conclude che, per i trasferimenti effettuati ai sensi della legge regionale Puglia n. 20/1999, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro non può che essere costituita dal prezzo effettivamente corrisposto all’Ente Regionale Puglia, determinato secondo gli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale e successive modifiche, nonché in conformità all’art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Ne deriva l’irrilevanza, ai fini della rettifica, del valore venale di mercato rispetto al prezzo legale di cessione.
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