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Risoluzione

Risoluzione n. 78 del 16/06/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che i verbali di inventario relativi alla tutela di minori restano soggetti a registrazione in termine fisso con imposta di registro fissa di 168 euro, ma sono esenti da bollo; invece, gli inventari nell’ambito dei procedimenti del Titolo XII del codice civile (misure di protezione delle persone prive di autonomia) sono esenti da registrazione, contributo unificato e bollo.

Trattamento tributario del verbale di inventario nella tutela di minori e interdetti

Trattamento fiscale dei verbali di inventario nella tutela di minori e interdetti

La Risoluzione n. 78 del 16/06/2006 interviene sul regime fiscale dei verbali di inventario dei beni del minore o dell’interdetto, alla luce dell’introduzione dell’articolo 46-bis nelle disposizioni di attuazione del codice civile ad opera della legge 9 gennaio 2004, n. 6. Il documento distingue con precisione tra gli inventari redatti nell’ambito della tutela dei minori e quelli relativi ai procedimenti del Titolo XII del libro I c.c., riconducibili alle misure di protezione delle persone prive di autonomia.

Quadro normativo di riferimento

La Direzione richiama in primo luogo il precedente regime esentativo previsto dall’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, ritenuto abrogato per effetto dell’articolo 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che ha soppresso le agevolazioni tributarie non espressamente mantenute. Restava però ferma l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 13 della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che ricomprende tra gli atti esenti in modo assoluto gli atti della procedura di tutela dei minori e degli interdetti, compreso l’inventario. Viene inoltre richiamata la Risoluzione 5 giugno 2003, n. 126/E, che aveva già affermato l’esenzione dal bollo e l’obbligo di registrazione in termine fisso con imposta fissa per i verbali di inventario.

Effetti dell’articolo 46-bis introdotto dalla legge n. 6 del 2004

L’articolo 46-bis, aggiunto dall’articolo 13 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, stabilisce che gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal Titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato. Secondo l’Agenzia, il rinvio al Titolo XII delimita l’ambito applicativo della norma alle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, cioè:

  • amministrazione di sostegno;
  • interdizione;
  • inabilitazione;
  • incapacità naturale. L’esenzione prevista dall’articolo 46-bis è quindi funzionale agli obiettivi della legge n. 6 del 2004, diretti a tutelare tali soggetti con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

Inventari nei procedimenti del Titolo XII

Per gli inventari redatti ai sensi dell’articolo 424, comma 1, c.c. nell’ambito dei procedimenti del Titolo XII, la Risoluzione afferma che:

  • non sussiste l’obbligo di registrazione;
  • non si applica il contributo unificato;
  • non si applica l’imposta di bollo, poiché l’articolo 18 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, quando gli atti e i provvedimenti del processo sono soggetti a contributo unificato, il bollo non è dovuto, assumendo carattere residuale negli atti giudiziari.

Inventari di tutela dei minori: esclusione dall’esenzione di cui all’articolo 46-bis

La Risoluzione esclude espressamente che l’esenzione dell’articolo 46-bis possa essere applicata in via analogica agli inventari redatti ai sensi dell’articolo 362 c.c. e relativi ai beni dei minori. La motivazione è che gli atti e i provvedimenti riguardanti i minori nell’ambito della tutela e dell’emancipazione, disciplinati dal Titolo X del libro I c.c., non sono richiamati dal testo dell’articolo 46-bis, che riguarda solo i procedimenti del Titolo XII.

Natura e funzione degli inventari di tutela dei minori

Richiamando la Risoluzione n. 126/E del 2003, il documento precisa che gli inventari di tutela dei minori:

  • sono inventari giudiziali o comunque obbligatori per legge;
  • devono rispettare un rigoroso regime di forma e sostanza, ai sensi degli articoli 362 e seguenti c.c. e 769 e seguenti c.p.c.;
  • sono compiuti dal cancelliere presso la sede del giudice tutelare, oppure da un notaio delegato dal giudice tutelare;
  • non servono a dirimere una controversia, ma a garantire l’integrità del patrimonio dell’incapace da sottrazioni arbitrarie;
  • hanno natura di atto pubblico, in quanto redatti da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede con le formalità di legge.

Regime fiscale conclusivo

In conclusione, per i processi verbali di inventario redatti nell’ambito della tutela dei minori:

  • è dovuta la registrazione in termine fisso;
  • si applica l’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168,00, ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte I, del Testo unico dell’imposta di registro;
  • permane l’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13 della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Per contro, gli inventari relativi ai procedimenti del Titolo XII del libro I c.c. beneficiano dell’esenzione da registrazione e contributo unificato, oltre che del correlato regime di esenzione dal bollo.

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