Risoluzione n. 77 del 16/06/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la birra dietetica con assenza di glutine non beneficia dell’aliquota IVA ridotta e va assoggettata all’aliquota ordinaria del 20%, sulla base della classificazione merceologica fornita dall’Agenzia delle Dogane.
Aliquota IVA su cessioni di birra dietetica senza glutine
Aliquota IVA applicabile alla birra dietetica senza glutine
La risoluzione affronta un’istanza di interpello presentata da Alfa GMBH per conoscere il trattamento IVA delle cessioni di birra dietetica priva di glutine. L’Amministrazione finanziaria conclude che il prodotto non può essere assoggettato ad aliquota IVA ridotta e deve invece essere tassato con l’aliquota ordinaria del 20 per cento.
Quesito presentato dal contribuente
La società Alfa GMBH ha chiesto di chiarire quale aliquota IVA debba applicarsi alle vendite di una bevanda indicata come “birra dietetica con assenza di glutine”. Il prodotto è descritto come ottenuto con i seguenti ingredienti:
- acqua
- luppolo
- sorgo
- riso
- grano saraceno
- zucchero di canna
La società non ha formulato una propria soluzione interpretativa.
Valutazione tecnica e parere dell’Agenzia delle Dogane
Per la corretta qualificazione tecnico-merceologica del prodotto, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il parere dell’Agenzia delle Dogane. Quest’ultima ha precisato che il prodotto:
- non risponde alla definizione di birra contenuta nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 2203;
- non rientra nella definizione di birra prevista dall’art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272, poiché non deriva, almeno in parte, dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto d’orzo e/o frumento;
- non può essere considerato neppure “estratto di malto”, in quanto tale prodotto si ottiene dalla macerazione del malto nell’acqua e dalla successiva concentrazione della soluzione, senza fermentazione.
Sulla base di tali elementi, il prodotto è stato proposto in classificazione al codice NC 2206.0039 della Tariffa Doganale vigente, come “altra bevanda fermentata”, posizione che non è riconducibile alla Tabella A, parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Conseguenze sul trattamento IVA
In coerenza con il parere tecnico ricevuto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le cessioni di birra dietetica con assenza di glutine:
- non rientrino tra le operazioni per le quali è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta;
- debbano essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
Riferimento procedurale dell’interpello
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto soluzione fornita su istanza di interpello presentata alla competente Direzione dell’Agenzia delle Entrate.
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