Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 77 del 16/06/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la birra dietetica con assenza di glutine non beneficia dell’aliquota IVA ridotta e va assoggettata all’aliquota ordinaria del 20%, sulla base della classificazione merceologica fornita dall’Agenzia delle Dogane.

Aliquota IVA su cessioni di birra dietetica senza glutine

Aliquota IVA applicabile alla birra dietetica senza glutine

La risoluzione affronta un’istanza di interpello presentata da Alfa GMBH per conoscere il trattamento IVA delle cessioni di birra dietetica priva di glutine. L’Amministrazione finanziaria conclude che il prodotto non può essere assoggettato ad aliquota IVA ridotta e deve invece essere tassato con l’aliquota ordinaria del 20 per cento.

Quesito presentato dal contribuente

La società Alfa GMBH ha chiesto di chiarire quale aliquota IVA debba applicarsi alle vendite di una bevanda indicata come “birra dietetica con assenza di glutine”. Il prodotto è descritto come ottenuto con i seguenti ingredienti:

  • acqua
  • luppolo
  • sorgo
  • riso
  • grano saraceno
  • zucchero di canna

La società non ha formulato una propria soluzione interpretativa.

Valutazione tecnica e parere dell’Agenzia delle Dogane

Per la corretta qualificazione tecnico-merceologica del prodotto, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il parere dell’Agenzia delle Dogane. Quest’ultima ha precisato che il prodotto:

  • non risponde alla definizione di birra contenuta nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 2203;
  • non rientra nella definizione di birra prevista dall’art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272, poiché non deriva, almeno in parte, dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto d’orzo e/o frumento;
  • non può essere considerato neppure “estratto di malto”, in quanto tale prodotto si ottiene dalla macerazione del malto nell’acqua e dalla successiva concentrazione della soluzione, senza fermentazione.

Sulla base di tali elementi, il prodotto è stato proposto in classificazione al codice NC 2206.0039 della Tariffa Doganale vigente, come “altra bevanda fermentata”, posizione che non è riconducibile alla Tabella A, parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Conseguenze sul trattamento IVA

In coerenza con il parere tecnico ricevuto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le cessioni di birra dietetica con assenza di glutine:

  • non rientrino tra le operazioni per le quali è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta;
  • debbano essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.

Riferimento procedurale dell’interpello

La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto soluzione fornita su istanza di interpello presentata alla competente Direzione dell’Agenzia delle Entrate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.