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Risoluzione

Risoluzione n. 82 del 16/06/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate conferma che la deduzione IRAP per i costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo spetta anche a un’impresa che svolge solo attività di ricerca, senza fase produttiva e anche se i risultati sono ceduti a terzi. Restano necessari l’effettivo sostenimento dei costi, il diretto impiego del personale nella ricerca e l’attestazione di effettività prevista dalla norma.

Deduzione IRAP dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo anche per attività esclusiva di ricerca

Deduzione IRAP per il personale addetto alla ricerca e sviluppo

La risoluzione affronta l’interpretazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in tema di deduzione dal valore della produzione IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, applicandolo al caso di una società che svolge esclusivamente attività di ricerca e sviluppo.

Quesito posto dalla società

La società ALFA S.p.A. opera nel campo della progettazione di apparati elettronici e produce e vende “servizi di ricerca e sviluppo”, cedendo esclusivamente alla propria holding giapponese la proprietà e il diritto di utilizzo dei progetti realizzati. Essa chiede se, svolgendo unicamente attività di ricerca e sviluppo e non alcuna successiva fase produttiva, possa beneficiare della deduzione IRAP per i costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo la società istante, la deduzione spetterebbe in quanto la norma sarebbe rivolta a chi svolge oggettivamente attività di ricerca e sviluppo, senza richiedere che i risultati della ricerca siano utilizzati dall’impresa per propri fini produttivi. La cessione dei progetti a terzi, dunque, non escluderebbe il beneficio.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446 del 1997, che consente la deduzione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, inclusi quelli sostenuti da consorzi tra imprese per programmi comuni di ricerca e sviluppo. La risoluzione ricorda inoltre che tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia

L’Agenzia conferma l’impostazione della società e afferma che la deduzione si applica anche ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di ricerca, indipendentemente dal fatto che i progetti risultanti siano ceduti ad altro soggetto. La norma, infatti, non subordina il beneficio alla condizione che il risultato dell’attività di ricerca sia utilizzato direttamente dall’impresa per fini produttivi.

La disposizione è letta come finalizzata ad agevolare il settore della ricerca, valorizzando i costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo a prescindere dal settore di attività in cui opera il datore di lavoro. In questa prospettiva, è sufficiente che siano effettivamente sostenuti costi relativi a personale impiegato nella ricerca e sviluppo.

Ambito della deduzione e limiti applicativi

La circolare n. 13 del 5 aprile 2005 viene richiamata per precisare che la deduzione spetta per tutti i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca, sia di base sia applicata. La stessa circolare è interpretata nel senso di attribuire rilevanza, ai fini IRAP, a tutta l’attività di ricerca svolta mediante le competenze e le professionalità del personale addetto alla ricerca e sviluppo.

L’Agenzia precisa tuttavia che la deduzione:

  • spetta solo per i costi del personale direttamente impiegato nell’attività di ricerca;
  • non compete per personale utilizzato in funzioni aziendali diverse, anche se l’impresa svolge esclusivamente attività di ricerca, come amministrazione, finanza o logistica;
  • per il personale che opera sia nella ricerca sia in altri settori aziendali, può essere applicata solo sulla quota di costi riferibile alla ricerca, sulla base di oggettivi criteri di ripartizione.

Condizione documentale: attestazione di effettività

La risoluzione ricorda infine che la deduzione è subordinata, per espressa previsione normativa, alla presenza di un’attestazione di effettività dei costi di ricerca e sviluppo. Tale attestazione deve essere rilasciata:

  • dal presidente del collegio sindacale; oppure, in mancanza,
  • da un revisore dei conti;
  • da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, secondo le forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
  • ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Conclusione

La risposta dell’Agenzia è favorevole alla società: la deduzione IRAP per i costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo è ammessa anche quando l’attività dell’impresa consista esclusivamente in ricerca e sviluppo e i risultati siano ceduti a terzi. Restano fermi i requisiti di effettività dei costi, di impiego diretto del personale nella ricerca e di documentazione attestante la spesa.

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