Sentenza n. 8093/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 30 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 30 giugno 2025 una domanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Nonostante il decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento, il Ministero non ha adottato alcun provvedimento espresso né, secondo quanto emerge dagli atti, ha richiesto integrazioni documentali. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio inadempimento, evidenziando anche l’impossibilità di essere inserita nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’amministrazione deve verificare la completezza della documentazione e comunicarlo all’interessato, mentre il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi. Poiché il Ministero è rimasto inerte e non risultano richieste di integrazione, il TAR ha ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inadempienza, il direttore generale del Ministero competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine attribuito all’amministrazione. Nel procedimento di riconoscimento, amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di trenta giorni senza l’adozione di un provvedimento espresso integra la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
In presenza di un obbligo di provvedere e della persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l’obbligo di provvedere e l’illegittimità del silenzio inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicare l’esito all’interessato, richiedendo ove necessario le integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Qualora non siano state richieste integrazioni documentali, il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento non può essere esteso oltre i termini ordinariamente previsti per la verifica della completezza e per l’adozione del provvedimento finale.
- Accertato il silenzio inadempimento, il giudice deve ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro deve essere svolto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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