Sentenza n. 252/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati in data 4 settembre 2025: della decisione a contrarre della Direzione Regionale Liguria dell’Agenzia del Demanio, -OMISSIS-, avente ad oggetto «-OMISSIS-», nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso o eccettuato, tra cui, in particolare: - dell’avviso e-form-OMISSIS-– Gara, avente ad oggetto «Italia – Lavori generali di costruzione di edifici – Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. -OMISSIS-»; - del Disciplinare di Gara, avente ad oggetto «Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. -OMISSIS-»; - del bando di gara; - dello schema di contratto; - di tutti gli atti di gara approvati a mezzo della determinazione impugnata in via principale e pubblicati nella sezione gare e procedure del sito web dell’Agenzia del Demanio in relazione alla «Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. -OMISSIS-»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione a contrarre e atti di una procedura aperta telematica per lavori, nonché la successiva nuova determina a contrarre impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva impugnato gli atti della procedura di gara, deducendo, tra l'altro, l'inottemperanza a un'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva sospeso gli effetti interdittivi derivanti dal diniego o dalla cancellazione dalla white list, nonché contestando l'annullamento dell'aggiudicazione disposto dalla stazione appaltante. L'aggiudicazione originaria era stata annullata dall'Agenzia del Demanio sulla base della ritenuta retroattività dell'effetto caducatorio della sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato l'interdittiva antimafia, con conseguente ritenuta carenza del requisito di iscrizione nella white list al momento della presentazione dell'offerta. Con motivi aggiunti l'impresa ha impugnato la nuova determina a contrarre adottata poiché essa era rimasta l'unica partecipante alla procedura. Nel corso del giudizio, tuttavia, l'impresa è risultata aggiudicataria della nuova procedura e le parti hanno stipulato il contratto. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevando che gli atti impugnati non erano in alcun modo imputabili a tale amministrazione. Quanto al ricorso nei confronti dell'Agenzia del Demanio, ha ritenuto che la sopravvenuta aggiudicazione della nuova procedura e la stipulazione del contratto avessero determinato la carenza di interesse alla decisione, dichiarando improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e dell'esito processuale.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta telematica indetta dall'Agenzia del Demanio.
art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento dell'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia presentata dall'impresa.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate per la definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate per la definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sopravvenuta aggiudicazione della procedura e la stipulazione del contratto possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle impugnazioni rivolte contro gli atti della precedente procedura, con conseguente improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
- La legittimazione passiva nel processo amministrativo spetta all'amministrazione cui sono imputabili gli atti impugnati; l'amministrazione estranea alla loro adozione deve essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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