Sentenza del 03/03/2015 n. 453 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Contraddittorio preventivo - Mancata instaurazione - Illegittimità dell'azione - Fondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata: l'avviso di accertamento emesso senza il previo contraddittorio, in presenza della collaborazione documentale e della disponibilità chiarificatrice del contribuente, è stato considerato nullo per illegittimità dell'azione amministrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento perché emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e senza la redazione di un processo verbale di constatazione o di un documento equipollente. Il contribuente aveva già prodotto la documentazione originariamente richiesta dall'Ufficio e aveva manifestato la propria disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti o elementi probatori, sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli un confronto preventivo prima di adottare l'atto impositivo.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio preventivo nel procedimento tributario
E' nullo l'avviso di accertamento emesso in assenza di una preventiva redazione di un processo verbale di constatazione o di altro documento equipollente, se il contribuente ha prodotto la documentazione ab origine richiesta dall'Ufficio ed ha manifestato la propria disponibilità a fornire ulteriori elementi chiarificatori.
Quando l'Amministrazione dispone di documentazione già fornita dal contribuente e quest'ultimo si mostra disponibile a chiarire ulteriormente la propria posizione, l'Ufficio deve instaurare un confronto preventivo, formalizzato mediante processo verbale di constatazione o atto equivalente, prima di emettere l'avviso di accertamento. La sua omissione determina la nullità dell'atto.
Massime di principio
- Prima di emettere un avviso di accertamento, l'Amministrazione deve garantire al contribuente un'effettiva possibilità di conoscere i rilievi e presentare osservazioni, soprattutto quando siano già stati forniti i documenti richiesti.
- La disponibilità del contribuente a collaborare e a fornire chiarimenti rafforza l'obbligo dell'Ufficio di instaurare il contraddittorio preventivo.
- L'assenza di un processo verbale di constatazione o di un documento equivalente può comportare la nullità dell'avviso, se tale atto era necessario per consentire un confronto effettivo.
- La decisione non implica che ogni omissione del contraddittorio determini automaticamente la nullità: occorre verificare la specifica procedura, la natura dell'accertamento, gli obblighi applicabili e se il contribuente abbia avuto una concreta possibilità di difendersi prima dell'emissione dell'atto.
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