Sentenza del 24/01/2019 n. 395 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IMPOSTE SUI REDDITI - ATTO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA COMUNICAZIONE EX ART 36 TER DPR 600/73 - NULLITA'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che l'omessa comunicazione preventiva prevista dall'art. 36-ter, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973 renda nullo l'atto di accertamento successivamente emesso, poiché viene violata una fase necessaria del procedimento amministrativo e viene impedito al contribuente di interloquire con l'Amministrazione prima dell'adozione dell'atto finale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto di accertamento relativo alle imposte sui redditi, sostenendo che fosse stato emesso senza la preventiva comunicazione prevista dall'art. 36-ter, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973. Tale comunicazione consente al contribuente di conoscere gli esiti del controllo formale, fornire chiarimenti e produrre documenti prima dell'adozione del provvedimento finale. Secondo la prospettazione accolta, essa costituisce un atto prodromico all'accertamento e svolge anche una funzione deflattiva del contenzioso.
Norme richiamate
Art. 36-ter, commi 3 e 4, D.P.R. n. 600/1973
La comunicazione degli esiti del controllo formale della dichiarazione precede l'adozione del provvedimento finale.
La comunicazione è considerata un atto necessario e prodromico all'atto impositivo, con funzione di garanzia partecipativa e deflattiva del contenzioso. La sua omissione determina la nullità degli atti successivi.
Massime di principio
- Quando la legge prevede una comunicazione preventiva nell'ambito di un controllo fiscale, tale adempimento può costituire una fase necessaria del procedimento e non una mera formalità.
- Prima di contestare la validità dell'atto, occorre verificare se la comunicazione sia stata effettivamente inviata, se sia stata ricevuta e se contenesse gli elementi richiesti dalla legge.
- L'omissione di una comunicazione preventiva può comportare la nullità dell'atto successivo quando la comunicazione è funzionale a consentire al contribuente di fornire chiarimenti o documenti e a prevenire il contenzioso.
- La decisione riguarda specificamente il procedimento di controllo formale disciplinato dall'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e non implica automaticamente che ogni irregolarità procedurale produca nullità in qualsiasi procedimento tributario.
- In caso di accertamento emesso senza la comunicazione prescritta, il contribuente può contestare l'atto deducendo la violazione della fase procedimentale e il mancato esercizio del diritto di partecipazione.
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