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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22432/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una serie di avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2004, emessi nei confronti di una società di persone e, per trasparenza, dei suoi soci, oltre che da un atto di contestazione sanzioni emesso nei confronti della legale rappresentante della società. L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione redditi d’impresa e costi, nonché IVA e IRAP, ritenendo che alcune operazioni di importazione intracomunitaria di autoveicoli fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello. La Corte di giustizia tributaria regionale aveva rigettato o accolto parzialmente i ricorsi dei contribuenti, ma l’Agenzia delle Entrate ha proposto più ricorsi per cassazione: uno contro la sentenza relativa alla società e ai soci, due contro le sentenze relative agli avvisi IRPEF dei soci, e uno contro la sentenza relativa alle sanzioni. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la violazione delle norme sull’onere della prova e sulla detraibilità/deducibilità in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, con contestazione dell’erronea esclusione della consapevolezza dei contribuenti circa la frode; dall’altro, la nullità delle sentenze per motivazione apparente, perché il giudice d’appello si era limitato a richiamare una decisione resa nel giudizio della società senza esaminare i motivi di gravame relativi alle riprese IRPEF dei soci. In via pregiudiziale la Corte ha anche affrontato il tema del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci e la necessità di riunire i giudizi connessi, oltre al profilo processuale della società cancellata dal registro delle imprese.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi; ha ritenuto fondata la censura relativa al mancato riconoscimento della partecipazione o conoscibilità della frode in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, affermando che il giudice di merito aveva applicato in modo non corretto i principi sull’onere della prova e aveva valorizzato elementi irrilevanti; ha inoltre ritenuto fondate le censure sulla motivazione apparente delle sentenze relative ai soci, perché il giudice d’appello aveva deciso per relationem sulla base di una decisione non definitiva resa nel parallelo giudizio della società, poi riformata, senza scrutinare i singoli motivi di appello. In conseguenza, tutte le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    in presenza di litisconsorzio necessario nel processo tributario occorre integrare il contraddittorio; il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorzi necessari è nullo, salvo i casi in cui per ragioni di connessione e riunione si eviti un inutile duplicazione processuale.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    consente la riunione dei processi connessi, richiamata per ricomporre l’unitarietà della lite e prevenire decisioni frammentate.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    la rettifica del reddito delle società di persone comporta l’automatica imputazione per trasparenza ai soci in proporzione alle quote.

  • artt. 41-bis e 40 d.P.R. 600/1973

    fondamento dell’atto di rettifica del reddito d’impresa contestato nel caso concreto.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    la detrazione IVA è esclusa se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione inserita in una frode o evasione.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato insieme all’art. 19 d.P.R. 633/1972 per il recupero IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; il contribuente deve poi dimostrare la propria diligenza massima.

  • art. 2729 c.c.

    la prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni semplici, sulla base di elementi oggettivi e specifici.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la sentenza deve essere motivata; la motivazione meramente apparente comporta nullità della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno del dovere di motivazione effettiva della decisione.

  • artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. 546/1992

    norme processuali tributarie richiamate per denunciare la nullità delle sentenze d’appello per difetto di motivazione e mancato esame dei motivi di gravame.

  • art. 2909 c.c.

    la Corte esclude che il giudice di merito possa trarre conclusioni assimilabili a un giudicato esterno da una sentenza non definitiva, poi riformata.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato con riferimento alla successione dei soci nei rapporti della società estinta cancellata dal registro delle imprese.

  • artt. 299 ss. c.p.c.

    l’estinzione della società in pendenza di giudizio determina l’interruzione del processo e la successione dei soci.

  • art. 110 c.p.c.

    successone dei soci alla società estinta nel processo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    i ricorsi per cassazione sono stati proposti per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per valorizzare il principio di ragionevole durata del processo nella riunione delle cause connesse.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati per evitare formalismi inutili e garantire la ragionevole durata e l’effettività della tutela.

Massime di principio

  • In tema di IVA e di imposte dirette, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode o evasione; tale prova può essere anche presuntiva, purché fondata su elementi oggettivi e specifici.
  • Una volta assolto dall’Amministrazione l’onere di dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non bastano, per escludere la frode, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né l’assenza di un vantaggio economico diretto diverso dal risparmio fiscale.
  • Nel processo tributario relativo a società di persone e soci, la rettifica del reddito sociale e l’imputazione per trasparenza ai soci integrano, di regola, un litisconsorzio necessario originario, perché la controversia investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria.
  • Quando più giudizi connessi sono stati decisi in modo simultaneo e sostanzialmente unitario, la riunione può essere preferita alla declaratoria di nullità se ciò consente di salvaguardare la ragionevole durata del processo ed evitare duplicazioni processuali inutili.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e la decisione è nulla, quando il giudice d’appello si limita a richiamare altra pronuncia senza esaminare i motivi specificamente dedotti contro gli atti impugnati e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Il giudice di merito non può fondare la decisione su un presunto giudicato esterno ricavato da una sentenza non definitiva e successivamente riformata, né può omettere di pronunciarsi sui singoli motivi di appello delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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