Cassazione Civile, Ordinanza n. 19895/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto esercente l'attività di trasporto taxi, con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, aveva contestato maggiori ricavi ai fini Irpef, Irap e Iva per l'anno 2008. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame del contribuente ritenendo, da un lato, che l'atto di appello si limitasse a riproporre le difese già svolte in primo grado, con conseguente difetto di specificità dei motivi, e, dall'altro, che la ricostruzione induttiva dei ricavi fosse giustificata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto dieci motivi: i primi due denunciavano la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la CTR dichiarato, in sostanza, l'inammissibilità dell'appello per asserita genericità dei motivi; i motivi terzo e seguenti lamentavano, per lo più sotto il profilo dell'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione e di delega, la mancata allegazione degli atti richiamati, la mancata considerazione delle risposte al questionario e del contraddittorio endoprocedimentale, nonché l'erroneità e l'illegittimità della metodologia accertativa e dei presupposti presuntivi dell'avviso. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando che la riproposizione in appello delle medesime difese già svolte contro l'atto impositivo non integra, di per sé, inammissibilità del gravame se consente comunque di cogliere il dissenso rispetto alla decisione di primo grado; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria sostanziale di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha affermato che nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione va interpretata restrittivamente e che la riproposizione delle originarie ragioni difensive, se posta in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza di primo grado e tale da far emergere il dissenso, soddisfa l'onere di specificità. Poiché l'accoglimento di tali motivi ha assorbito tutti gli altri, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi contestati al contribuente
art. 342 c.p.c.
l'appello deve contenere censure specifiche contro la sentenza impugnata, ma la specificità non richiede formule sacramentali né la riscrittura integrale di doglianze nuove rispetto al primo grado
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
invocato dal ricorrente per contestare la validità formale dell'avviso di accertamento e la sottoscrizione dell'atto
art. 112 c.p.c.
norma richiamata per denunciare omessa pronuncia su varie eccezioni dedotte in appello
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente nel processo tributario
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato per giustificare l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali limitative dell'accesso alla giustizia
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma sul procedimento camerale di cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale per la decisione del ricorso in cassazione
art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197
fonte dell'introduzione delle disposizioni sul rito camerale semplificato
art. 7, L. n. 212/2000
invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'avviso
art. 10, L. n. 146/1998
richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e alla metodologia di accertamento
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente con riguardo ai requisiti delle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi costituisce una sanzione eccezionale e deve essere applicata restrittivamente: basta che dall'atto emerga, anche implicitamente, una chiara volontà di contestare la decisione di primo grado e le sue ragioni.
- La riproposizione in appello delle stesse censure già formulate contro l'atto impositivo non è di per sé inidonea a soddisfare l'onere di specificità, se tali censure sono comunque poste in relazione alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di appello dichiara, sostanzialmente, l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità, non può contemporaneamente pronunciare sul merito della controversia, perché con la declaratoria di inammissibilità si spoglia della potestas iudicandi sul merito.
- L'eventuale esame del merito svolto dopo una declaratoria di inammissibilità resta ad abundantiam e privo di concreta incidenza sulla decisione.
- In presenza di un accertamento analitico-induttivo, le contestazioni del contribuente sulla legittimità dell'avviso e sulla ricostruzione dei ricavi restano valutabili nel merito solo se superata la preliminare soglia dell'ammissibilità dell'impugnazione.
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