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Ordinanza

Ordinanza n. 412/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della determina dirigenziale adottata il 29.12.2021 n. -OMISSIS-, del Comune di Cinisello Balsamo, nella parte in cui è stata disposta l'escussione della cauzione provvisoria ex art. 93, comma 6 D.Lgs. 50/2016 nonché della segnalazione all'A.N.AC. ex art. 213 comma 10 D.Lgs. 50/2016 del 29.12.2021, a carico del R.T.I. ricorrente S-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202200221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina dirigenziale che ha disposto l’escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’ANAC a carico del RTI ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il RTI ha impugnato la determina comunale del 29 dicembre 2021, nella parte relativa all’escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e alla segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Il TAR, rilevata la necessità di acquisire elementi aggiornati sulla vicenda, ha chiesto al RTI di dichiarare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione di merito, di riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti e di indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. Ha inoltre chiesto al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti controversi, sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti e su ogni circostanza rilevante per la permanenza dell’interesse o per l’esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, da eseguire entro il 6 maggio 2026 mediante le forme del processo amministrativo telematico. Il ricorrente deve chiarire la permanenza dell’interesse alla decisione e aggiornare la situazione della controversia; il Comune deve depositare chiarimenti documentati e aggiornati. Il giudice ha avvertito che l’inerzia del ricorrente sulla dichiarazione relativa all’interesse potrebbe condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., poiché il comportamento processuale può manifestare implicitamente ma inequivocabilmente il disinteresse alla decisione. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 93, comma 6, d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale fondamento della contestata escussione della cauzione provvisoria.

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale fondamento della contestata segnalazione all’ANAC.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l’adozione dell’ordinanza istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Indicato, insieme all’art. 84, comma 4, c.p.a., quale base per l’eventuale improcedibilità derivante dall’inerzia sulla permanenza dell’interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l’acquisizione di chiarimenti e informazioni.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Indicato, insieme all’art. 64, comma 4, c.p.a., quale base per l’eventuale dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone un’istruttoria per verificare l’attualità dell’interesse alla decisione, il ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare la situazione della controversia entro il termine assegnato.
  • L’inerzia della parte, previamente sollecitata dal giudice a dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire, può costituire comportamento processuale implicitamente ma inequivocabilmente espressivo del disinteresse alla decisione e giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di possibili fatti o atti sopravvenuti rilevanti per l’interesse o per l’esito della controversia, il giudice può ordinare all’amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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