Cassazione Penale, Ordinanza n. 10274/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, già destinatario di due sentenze definitive per reati in materia di armi, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i fatti oggetto delle due condanne. La prima sentenza riguardava condotte commesse in ottobre e novembre 2013 e in aprile e settembre 2014; la seconda fatti risalenti a febbraio, settembre e novembre 2006. L'istanza è stata rigettata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente escluso il medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero in parte di merito e in parte manifestamente infondate: la motivazione del giudice dell'esecuzione non presentava alcun difetto rilevante, avendo escluso la continuazione sulla base dell'ampia distanza temporale tra i fatti e della diversità dei concorrenti nei reati, elementi incompatibili con la prova di un progetto criminoso unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati, poiché la difesa non aveva allegato elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; la sola contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato non bastano. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede la verifica di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso e non può essere applicato in base a meri richiami alla contiguità temporale o all'identità dei reati.
art. 81 c.p.
La continuazione presuppone un unico disegno criminoso; la sua prova non può fondarsi su indici isolati o su una mera abitualità criminosa.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base dell'istanza di applicazione della continuazione in executivis.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa di elementi concreti e concordanti, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e sistematicità del programma criminoso.
- Non è sufficiente, per ottenere la continuazione, la sola identità del titolo di reato o la vicinanza temporale tra gli illeciti, poiché tali dati possono essere compatibili anche con una mera abitualità criminosa.
- L'onere di allegazione grava sul condannato che chiede l'applicazione del reato continuato: deve indicare circostanze specifiche e non limitarsi a deduzioni generiche o a contestazioni che richiedano una nuova valutazione del merito.
- Il controllo di legittimità sulla decisione del giudice dell'esecuzione è limitato alla coerenza logica e alla correttezza giuridica della motivazione, non potendo trasformarsi in una rilettura del materiale fattuale già scrutinato.
- Una distanza temporale molto ampia tra i fatti, specie se associata alla diversità dei concorrenti, può costituire un serio indice contrario alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
Come è indicizzato
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