Cassazione Civile, Ordinanza n. 25077/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre intimazioni di pagamento e dal contestuale atto di pignoramento notificati al contribuente in relazione a crediti erariali. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'accoglimento delle proprie doglianze, con affermazione della prescrizione dei crediti posti a base degli atti esattoriali. Le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi: primo, la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di pronunciare sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stato proposto oltre il termine semestrale applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; secondo, la violazione dell'art. 2946 c.c. per avere il giudice di merito applicato ai crediti erariali la prescrizione quinquennale invece di quella ordinaria decennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che la tempestività dell'appello deve essere verificata preliminarmente e anche d'ufficio, trattandosi di un termine di decadenza posto a tutela di interessi indisponibili; inoltre ha rilevato che grava sull'appellante l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione. Dal fascicolo risultava che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 21 dicembre 2016 e che l'appello era stato proposto il 22 gennaio 2018, quindi oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. n. 69 del 2009 per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Per questo la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha dichiarato inammissibile l'appello del contribuente. Ha compensato le spese del merito e dichiarato irripetibili quelle di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia; la Corte non ne approfondisce il contenuto, perché accoglie il ricorso sul diverso rilievo della tardività dell'appello.
art. 327 c.p.c.
È applicato nel testo vigente dopo la L. n. 69 del 2009: quando la sentenza di primo grado non è notificata, l'impugnazione va proposta entro sei mesi dal deposito della decisione.
L. n. 69 del 2009
È richiamata per il regime del termine lungo di impugnazione applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51
È richiamato come base della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività nel processo tributario.
art. 2946 c.c.
È invocato nel secondo motivo per sostenere la prescrizione ordinaria decennale dei crediti erariali; il motivo è assorbito e non esaminato nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- La tempestività dell'appello è una questione preliminare che il giudice deve verificare anche d'ufficio, poiché l'inosservanza del termine di impugnazione integra una decadenza posta a tutela di interessi indisponibili.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività non è sanata dalla costituzione dell'appellato e può essere rilevata per la prima volta anche in sede di legittimità.
- Nel processo tributario, quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, l'appello deve essere proposto entro il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza, se applicabile il regime introdotto dalla L. n. 69 del 2009.
- Grava sulla parte che propone l'impugnazione l'onere di dimostrare la tempestività della propria notifica o proposizione, secondo i principi generali sull'onere della prova.
- Se l'impugnazione è tardiva, la questione di merito eventualmente decisa dal giudice di appello resta assorbita e la sentenza va cassata con declaratoria di inammissibilità dell'appello.
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