Cassazione Penale, Sentenza n. 21635/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 367 c.p. (falsa denuncia) per avere denunciato il 8 maggio 2014 il furto della propria autovettura, mentre in realtà l'auto era stata il 23 aprile 2014 sottoposta a sequestro amministrativo e rimossa dalla Polizia di Frontiera di Como-Chiasso per mancanza di copertura assicurativa. L'imputato ha censurato la valutazione della Corte di appello sulla responsabilità dolosa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che le incongruenze nelle date erano dovute all'uso di psicofarmaci e che non era provato che fosse a conoscenza della rimozione del veicolo, anche perché le forze dell'ordine non lo avrebbero informato; ha inoltre richiamato il principio del dubbio a norma dell'art. 533 c.p.p. e lamentato il mancato riscontro oggettivo delle accuse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il ricorrente abbia riproposto questioni di merito e non abbia confutato adeguatamente la motivazione dei giudici di merito. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente il dolo sulla base di plurime circostanze: discrepanze temporali nella denuncia, il fatto che due giorni dopo la querela l'imputato si fosse rivolto alla Polizia di frontiera per chiedere la restituzione dell'auto e avesse presentato una proposta assicurativa (dimostrando consapevolezza della causa della rimozione), la mancata indicazione del presunto amico-testimone e il ritardo nella querela. Conseguentemente la Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000. Decisione resa il 03/05/2022.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Norma incriminatrice applicata per la fattispecie di falsa denuncia; la Corte ha ritenuto provato il dolo richiesto dalla norma in base alla valutazione complessiva delle prove di merito.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Rinvocato dal ricorrente in relazione al principio del ragionevole dubbio; la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito riscontri concreti che escludevano il dubbio ragionevole.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti dell'impugnazione in cassazione rispetto alle censure riassunte nell'appello; la Corte ha rilevato che il ricorso reiterava le stesse doglianze di merito già esaminate nei gradi inferiori.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; il procedimento è stato trattato per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente e per il versamento, valutato equitativamente, alla Cassa delle ammende, considerato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile ma non giudicato presentato in malafede.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso un riesame libero del merito: le censure devono essere di diritto e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione del dissenso sui fatti è inammissibile.
- Per reati come la falsa denuncia (art. 367 c.p.) la valutazione del dolo può fondarsi su circostanze indirette e comportamenti successivi che dimostrino consapevolezza della falsità (es. richieste di restituzione, atti che mostrano conoscenza dell'effetto della rimozione).
- Incongruenze temporali, ritardi nel denunciare e l'assenza di testimoni indicati possono indebolire la buona fede dichiarata dall'imputato e giustificare la convincente valutazione dei giudici di merito.
- L'invocazione di condizioni personali (es. uso di psicofarmaci) per giustificare incongruenze necessita di elementi probatori specifici e non è di per sé sufficiente a escludere il dolo.
- Presentare ricorso che si limita a discussioni di merito già decise può comportare la dichiarazione di inammissibilità e l'addebito delle spese, oltre a sanzioni economiche se valutato opportuno dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21624/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21625/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21628/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21630/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21631/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21632/2022 del 03/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →