Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15116/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione per il reato di ricettazione di un telefonino: si censura la presunta inosservanza o errata applicazione degli artt. 42, secondo comma, e 648 c.p. e la carenza/contraddittorietà della motivazione. Il Procuratore Generale sosteneva che la versione difensiva (ritrovamento del cellulare nel parcheggio del supermercato dove era stato rubato) era inverosimile, alla luce del fatto che, otto giorni dopo il furto, nel telefono era stata inserita per pochi secondi una SIM intestata a un terzo e, immediatamente dopo, la SIM intestata al Bassoni, che ha poi utilizzato il telefono ininterrottamente per circa cinque mesi: tale sequenza indicherebbe che il telefono non era stato casualmente rinvenuto, ma era stato consegnato al Bassoni dal titolare della prima SIM, fatto che prova l'elemento soggettivo del reato (conoscenza della provenienza illecita).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la motivazione del Tribunale come manifestamente illogica e insufficiente, in particolare con riguardo all'accoglimento dell'inverosimile versione del ricorrente circa il ritrovamento del telefono. Ha rilevato che neppure la memoria difensiva depositata successivamente spiega in modo plausibile la presenza nel parcheggio dell'apparecchio dopo una settimana né l'inserimento per pochi secondi della prima SIM. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pistoia in diversa composizione, invitando il giudice di merito a fornire adeguata motivazione sui punti indicati. La Corte ha inoltre osservato che, secondo la normativa (art. 593, comma 2 c.p.p. come modificato dalla legge 9/8/2024 n.114), in generale il pubblico ministero non può proporre appello contro alcune formule di proscioglimento, ma ha comunque esaminato e accolto il ricorso del Procuratore Generale.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.

    art. 42, secondo comma, cod. pen.

    La censura mirava a un'erronea applicazione dell'articolo in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo; dalla decisione si evince che la Corte richiede una valutazione logica e motivata dell'elemento psicologico del reato quando la prova fattuale (es. sequenza di inserimento SIM e uso prolungato) rende implausibile la versione difensiva

  • art. 648 c.p.

    art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La norma richiede prova non solo della mera detenzione di cosa proveniente da reato ma anche dell'elemento soggettivo (conoscenza della provenienza illecita). La Corte ha ritenuto che la valutazione di tale elemento debba essere coerente con gli elementi probatori (tempistiche e comportamento d'uso del telefono)

  • art. 593 c.p.p. e legge 9 agosto 2024 n.114

    art. 593, comma 2 c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024 n. 114; riferimento anche all'art. 550, commi 1 e 2 c.p.p.

    La Corte ricorda che, in linea di principio, il pubblico ministero non può appellare contro alcune forme di proscioglimento (fra cui la ricettazione) a norma della recente modifica legislativa; nondimeno la pronuncia definisce il merito del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello e si concentra sui vizi di motivazione che legittimano l'annullamento in cassazione

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve essere logicamente coerente e spiegare in modo plausibile come i fatti accertati escludano la responsabilità: versioni inverosimili prive di spiegazioni attendibili costituiscono vizio motivazionale
  • Nel reato di ricettazione l'elemento soggettivo (conoscenza della provenienza illecita) può essere desunto da circostanze concrete e temporali, come la sequenza e la durata dell'inserimento di SIM e l'uso continuativo del dispositivo
  • L'inserimento di una SIM intestata a terzi immediatamente prima dell'uso con la SIM del presunto ricettatore e l'uso prolungato successivo sono indizi che, se non spiegati plausibilmente, rafforzano l'affermazione della conoscenza della provenienza illecita
  • Se il giudice di merito accoglie una spiegazione dei fatti che appare manifestamente implausibile, la Cassazione può annullare la sentenza per vizio di motivazione e rinviare per un nuovo giudizio
  • Occorre valutare alternative probatorie e cercare spiegazioni concrete per tempistiche 'anomale' (es. abbandono dell'oggetto nel luogo del furto dopo giorni, inserimenti di SIM di durata brevissima); la mancanza di tali spiegazioni favorisce la ricostruzione accusatoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.