Sentenza n. 467/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento dei provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni per l’attività di noleggio da rimessa con conducente e dei relativi nulla osta Prot. n. 0010401/2021 (autorizzazione n. 121), Prot. n. 0010413/2021 (autorizzazione n. 112), Prot. n. 0010414/2021 (autorizzazione n. 123), Prot. n. 0010411/2021 (autorizzazione n. 128), Prot. n. 0010405/2021 (autorizzazione n. 129), Prot. n. 0010407/2021 (autorizzazione n. 130), Prot. n. 0010403/2021 1 (autorizzazione n. 131), tutte comunicate in data 11 marzo 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di annullamento d'ufficio delle autorizzazioni e dei nulla osta per l'attività di noleggio da rimessa con conducente
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato sette provvedimenti adottati dal Comune di Bitonto l'11 marzo 2021, con i quali erano state annullate d'ufficio autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente. Dal testo emerge che il ricorso deduceva, tra l'altro, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato, il 24 febbraio 2026, sette distinti provvedimenti di annullamento d'ufficio degli atti impugnati, motivandoli con la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135/2018. L'impresa ha dichiarato di non opporsi alla cessazione della materia del contendere, contestando però la compensazione delle spese e riservandosi di non rinunciare alla domanda risarcitoria generica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale poiché il Comune aveva rimosso in autotutela i provvedimenti impugnati. La riserva relativa alla domanda risarcitoria è stata interpretata, alla luce del tenore complessivo dell'atto e del comportamento processuale, come rinuncia agli atti del giudizio limitatamente a tale domanda, per consentire l'eventuale proposizione di una separata azione risarcitoria. Il Collegio ha escluso la soccombenza virtuale del Comune e ha compensato le spese: ha ritenuto che gli atti originariamente impugnati fossero legittimi al momento della loro adozione, perché le autorizzazioni NCC erano state rilasciate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 135/2018, in violazione del divieto previsto dall'art. 10-bis, comma 6. Sono state inoltre respinte le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento, esaminato le osservazioni dell'impresa e indicato negli atti il presupposto normativo e fattuale dell'annullamento.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale base per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma il Collegio ha pronunciato la cessazione della materia del contendere in ragione della soddisfazione della pretesa.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria con cui il Comune ha comunicato l'adozione dei provvedimenti di annullamento d'ufficio.
art. 10-bis, comma 6, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12
«a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante».
Il divieto temporaneo di rilascio rendeva legittimi, al momento della loro adozione, gli originari provvedimenti comunali di annullamento delle autorizzazioni NCC rilasciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nella richiesta del Comune per sostenere l'improcedibilità; la decisione finale è stata tuttavia resa in termini di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rimuove gli atti impugnati e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
- La riserva di prosecuzione della domanda risarcitoria, formulata in modo da lasciare al ricorrente la possibilità di agire separatamente e accompagnata dalla richiesta di definire il giudizio quanto alla domanda demolitoria, può essere interpretata come rinuncia agli atti limitatamente alla domanda risarcitoria proposta nel giudizio definito.
- Ai fini della soccombenza virtuale, la legittimità dell'atto deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa e fattuale esistente al momento della sua adozione, anche quando l'amministrazione lo rimuova successivamente in autotutela.
- Il divieto temporaneo di rilasciare nuove autorizzazioni per il noleggio con conducente previsto dall'art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135/2018 rende legittimo l'annullamento d'ufficio di autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore di tale disposizione e prima della piena operatività dell'archivio informatico nazionale.
- Non sussiste difetto di motivazione o di istruttoria quando l'amministrazione abbia comunicato l'avvio del procedimento, esaminato le osservazioni dell'interessato e indicato nel provvedimento il presupposto normativo e fattuale dell'annullamento.
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