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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14970/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita relativo a un garage da realizzare in un complesso edilizio. Il promissario acquirente aveva versato un acconto e aveva convenuto in giudizio il promittente venditore chiedendo l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; emersa l'impossibilità di trasferire il bene promesso, aveva insistito in subordine per il risarcimento del danno da inadempimento. Dopo la morte del promittente venditore, il giudizio proseguiva nei confronti dell'erede. In appello la controparte otteneva la condanna al risarcimento. L'erede ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) denunciava la violazione degli artt. 115 e 210 c.p.c., 2697 c.c. e 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello aveva illegittimamente disposto e utilizzato una CTU per supplire alla mancanza di prova sulla responsabilità del venditore e sull'asserita mancata attivazione per ottenere la concessione edilizia; 2) censurava, per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 111 Cost., la quantificazione del danno, lamentando che la Corte avesse prima ritenuto la CTU esplorativa e poi ne avesse comunque tratto elementi per la liquidazione; 3) deduceva la violazione dell'art. 1223 c.c., assumendo che il danno risarcibile non fosse stato provato e che, avendo l'acquirente versato solo un acconto, il danno dovesse essere commisurato a tale importo; 4) impugnava la statuizione sulle spese del grado di appello. Il resistente proponeva a sua volta ricorso incidentale, contestando il criterio di calcolo del danno, lamentando un minor importo rispetto a quello dovuto per mancata disponibilità del bene fino al soddisfo e denunciando l'omessa liquidazione degli interessi legali sulle somme risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure sulla CTU, affermando che il giudizio di necessità e utilità della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la consulenza aveva natura percipiente su fatti tecnici accessori, senza alterare il riparto dell'onere della prova. Ha inoltre confermato la correttezza del criterio di liquidazione del danno in favore del promissario acquirente, pari alla differenza tra valore commerciale del bene al momento della domanda e prezzo pattuito, con rivalutazione secondo i principi di legittimità, precisando che eventuali danni ulteriori dovevano essere specificamente provati. Ha dichiarato inammissibile la censura sulle spese, conseguenza del rigetto dei motivi precedenti. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso sia l'errore di calcolo denunciato, in quanto correggibile solo con i rimedi di correzione o revocazione nei casi pertinenti, sia il diritto agli interessi legali non domandati nei precedenti gradi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda originaria era diretta all'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita; la sua impraticabilità ha condotto alla domanda subordinata di risarcimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché la decisione non si è fondata su prove illegittimamente acquisite, ma su una valutazione complessiva del materiale istruttorio e della CTU nei limiti consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    È stata esclusa una violazione del prudente apprezzamento delle prove, poiché la Corte d'appello ha utilizzato correttamente gli esiti tecnici per la quantificazione del danno.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione/prova officiosa è stata ricondotta alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se correttamente esercitata.

  • art. 2697 c.c.

    Il promissario acquirente doveva provare il titolo e il credito risarcitorio nei suoi elementi costitutivi; il debitore, invece, doveva provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al sindacato sulla motivazione e sul corretto uso dei poteri istruttori, senza ravvisare violazioni nel caso concreto.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile è stato ricondotto alle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento, liquidate secondo il criterio giurisprudenziale del differenziale di valore del bene.

  • art. 91 c.p.c.

    La doglianza sulle spese del grado di appello è stata respinta, essendo logicamente conseguente al rigetto dei motivi di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Nessuna ragione per compensare ulteriormente le spese è stata ritenuta sussistente nel giudizio di legittimità.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata formulata come violazione del divieto di nuove domande o eccezioni, ma è stata ritenuta inammissibile per la sorte sfavorevole dei motivi precedenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 287 c.p.c.

    Gli errori materiali o di calcolo non sono deducibili con ricorso per cassazione ma devono essere corretti con l'apposito procedimento di correzione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Il vizio revocatorio è richiamato come rimedio per l'errore percettivo immediatamente rilevabile, non per mere contestazioni valutative o di calcolo non evidenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta solo nei limiti in cui il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova o applicato la norma sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sul modo in cui il giudice ha valutato le prove resta confinato nei ristretti limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio può avere funzione percipiente anche sull'accertamento di fatti tecnici, purché la parte deduca il fatto costitutivo del proprio diritto e il giudice ritenga necessarie cognizioni specialistiche; in tal caso la CTU non altera il riparto dell'onere probatorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove o la sufficienza del loro contenuto.
  • Nel caso di inadempimento del promittente venditore che non stipuli il definitivo di un immobile, il danno del promissario acquirente va normalmente liquidato nella differenza tra il valore commerciale del bene alla data della domanda e il prezzo pattuito, con gli opportuni effetti della rivalutazione monetaria secondo i principi di legittimità.
  • Il danno ulteriore rispetto al criterio differenziale standard deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che lo invoca; non è sufficiente prospettarne l'esistenza in termini astratti o reputarlo 'in re ipsa'.
  • Gli errori materiali o di calcolo aritmetico non integrano di regola un vizio denunciabile in cassazione, ma richiedono i rimedi tipici di correzione o, nei casi previsti, di revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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